laste wrote:anche io la sapevo come te pero', Ally
Eh però io non sapevo sta cosa dei due tipi di adozione.
Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (c.c.459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (c.c.280 e seguenti) e gli adottivi (291 e segg., 309, 314,326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (c.c.300-2).
Insomma se sei un figlio legittimato sei erede di tutti esattamente come un figlio legittimo, se sei adottato sei erede dei genitori ma non degli altri parenti.
Noi usiamo impropriamente il termine "adottivo" mi sa.