qui tempo pieno e compiti sia in settimana che nel we.
decisamente too much!
Sarà il periodo...Scuole Elementari.
Moderator: laste
- marte71
- Utente Vip

- Posts: 713
- Joined: Wed Nov 12, 2008 11:49 am
e allora piangi, piangi forte e ridi ancora più forte
così che scoppi di vita così che scacci la morte
e guarda sempre in faccia il mondo e non avere paura di niente
non abbassare lo sguardo di fronte alla gente
potranno dirti bugie, potranno prenderti in giro
è una partita che si gioca all’ultimo respiro
e se t’incazzi, incazzati com’è giusto che sia
con tutta la potenza
con tutta la fantasia
jovanotti
così che scoppi di vita così che scacci la morte
e guarda sempre in faccia il mondo e non avere paura di niente
non abbassare lo sguardo di fronte alla gente
potranno dirti bugie, potranno prenderti in giro
è una partita che si gioca all’ultimo respiro
e se t’incazzi, incazzati com’è giusto che sia
con tutta la potenza
con tutta la fantasia
jovanotti
-
Vero190980
- Utente Vip

- Posts: 612
- Joined: Thu Mar 24, 2011 4:19 pm
Davvero?? spererei che tu abbia ragione!marcellotta wrote:non è vero che "se li tieni a casa te li levano", perché la legge consente di assolvere l'obbligo scolastico anche mediante l'istruzione familiare.
Per il resto io non sono contraria al tempo pieno in se, dico solo che per la nostra organizzazione famigliare non sarebbe consono. Se vuole socializzare puo' scendere in piazza del paese, è piccolo qui e ci conosciamo tutti, per non dire che siamo tutti parenti non credo sarebbe quello il problema., e se le interessano altre attività puo' comunque sperimentarle fuori da scuola.
Io stessa ho fatto inglese fuori da scuola alle elementari sfruttando i pomeriggi liberi, in quanto la scuola prevedeva solo l'obbligo del tedesco per tutti.
E comunque, 1 scuola su 15, e ho arrotondato per difetto me ne sono venute in mente un altro paio, mi sembra veramente poco. Significa che per farle fare quella scuola, ammesso che me la prendano, devo farmi 15 km di macchina ad andare e 15 a tornare quando a 5-7 km ce ne sono non 1 ma ben 5 di scuole...
<a href="http://lilypie.com/"><img src="http://lagm.lilypie.com/TikiPic.php/R7w8D3i.jpg" width="100" height="80" border="0" alt="Lilypie - Personal picture" /><img src="http://lagm.lilypie.com/R7w8p2.png" width="200" height="80" border="0" alt="Lilypie Angel and Memorial tickers" /></a>
<object width="120" height="180"><param name="movie" value="http://babystrology.com/tickers/baby-ti ... ram><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://babystrology.com/tickers/baby-ti ... abycount=2" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="120" height="180"></embed></object>
<object width="120" height="180"><param name="movie" value="http://babystrology.com/tickers/baby-ti ... ram><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://babystrology.com/tickers/baby-ti ... abycount=2" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="120" height="180"></embed></object>
- marcellotta
- Utente Vip

- Posts: 467
- Joined: Thu Jan 07, 2010 11:27 am
D.Lgs. 15-4-2005 n. 76
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n. 103.
1. Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli. 5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n. 103.
1. Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli. 5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.