dal sito dell'inps
http://www.inps.it/Home/default.asp?sID=%3B0%3B&iMenu=1&itemDir=4797
IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)
[color="Red"]Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi[/color].
In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottato/affidato.
I[color="Red"]l padre può usufruire del congedo parentale anche nel periodo di maternità oppure durante i riposi giornalieri per allattamento della madre.[/color]
La legge, a partire dal 1° gennaio 2007, ha previsto anche per alcune categorie di lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (collaboratori a progetto, titolari di assegni di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi presso la PA), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.
congedo papÃ
- micmar
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