Posted: Fri Feb 25, 2011 11:40 am
ma sta gente conosce l'art 433 del Codice Civile?
Art. 433 Codice Civile
Persone obbligate.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge [ 129 bis, 156 comma 3];
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori [ 279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [ 439].