Posted: Mon Oct 24, 2011 11:02 pm
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (c.c.280 e seguenti) e gli adottivi (291 e segg., 309, 314,326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (c.c.300-2).
E qui sembra di no, ma in questo sito ho trovato una spiegazione ottimistica:
http://affaritaliani.libero.it/rubriche/Notaioconferma/il_notaio15942011.html
_ QUESITO
salve volevo chiede una informazione ho un figlio adottivo e di recente e' venuto a mancare mio padre ,
io sono erede con altri 3 tra fratelli e sorelle e mia madre. Se vengo a mancare prima di mia madre, mio figlio ha diritto ad eventuale eredità al posto mio? C'è un modo per tutelarlo?
GRAZIE
RISPOSTA
Se si tratta della cosiddetta adozione legittimante (prevista dalla L. 184 del 1983), cioè dell'adozione che determina l'instaurazione di un rapporto di filiazione la cui disciplina è analoga a quella della filiazione legittima, nel caso da lei prospettato troverà applicazione - a favore di suo figlio adottivo - l'istituto della rappresentazione, secondo il quale qualora il soggetto chiamato per primo all'eredità di una persona sia un figlio o un fratello del de cuius, e non possa o non voglia accettare tale eredità, subentrano nello stesso luogo e grado i discendenti del figlio o del fratello medesimo.
In altre parole, gli eredi di sua madre sarebbero - in quattro quote uguali - i suoi fratelli e sorelle, e suo figlio adottivo (al suo posto).
Se invece si trattasse della cosiddetta adozione del maggiore di età, l'istituto della rappresentazione non troverebbe applicazione.