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Re: Referendum del 4 dicembre

Posted: Mon Oct 24, 2016 12:02 pm
by Babbi
Anche io ho scaricato il testo, letto e tentato di capirlo il più possibile.
Io sono ancora in fase decisionale. Non mi preoccupa più di tanto il fatto di non poter eleggere i senatori, di fatto adesso abbiamo comunque delel liste bloccate e la scelta è più o meno obbligata tra nominativi imposti. Metterebbero come sentatori sindaci/consiglieri ecc. Sono quelli secondo me che la gente conosce meglio, e non è detto sia un male...
Il numero di senatori viene ridotto di molto.
L'unica cosa che non mi convince è l'iter per l'approvazione delle leggi, che dal testo non mi pare ne abbia giovamento.
continuo nella lettura..

Re: Referendum del 4 dicembre

Posted: Mon Oct 24, 2016 12:05 pm
by Lella
Babina wrote:[

L’articolo 70, reso contorto e prolisso e rinvia ad altre disposizioni per ben 11 volte, riconosce al Senato, popolato da 100 senatori nominati e senza vincolo di mandato, il privilegio e l’onere di revisionare la Costituzione.
Questo potrà essere un modo per stravolgere la costituzione ogni volta che i senatori, non eletti dal popolo, ma dai consigli regionali ( e quindi rispondenti al partito di appartenenza al potere al consiglio regionale di turno), lo riterranno opportuno.
mmm preoccupante in effetti

però mi chiedo
se adesso dobbiamo fare un referendum per andare a modificare qualcosa della costituzione non stiamo già saltando l'art.70?
o ho capito male?

Re: Referendum del 4 dicembre

Posted: Mon Oct 24, 2016 1:16 pm
by Babbi
Babina wrote:

L’articolo 70, reso contorto e prolisso e rinvia ad altre disposizioni per ben 11 volte, riconosce al Senato, popolato da 100 senatori nominati e senza vincolo di mandato, il privilegio e l’onere di revisionare la Costituzione.
Questo potrà essere un modo per stravolgere la costituzione ogni volta che i senatori, non eletti dal popolo, ma dai consigli regionali ( e quindi rispondenti al partito di appartenenza al potere al consiglio regionale di turno), lo riterranno opportuno.

Sul testo della legge però c'è questo:

"«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati»."

Io ne leggo che le leggi che riguardano la Costituzione sono approvate come ora dalle due camere, non che i Senatori hanno il potere di stravolgere la costituzione quando vogliono..
Se poi ho interpretato male, visto che qui l'interpretazione è l'unica cosa da fare, cambio idea.
C'è un link con altri riferimenti che si può leggere?