Page 3 of 3

Posted: Thu Dec 09, 2010 6:05 pm
by Giada88
Ciao mummychiara, innanzi tutto non sei una persona squallida, sei una madre e tua madre, madre a sua volta non priverebbe mai di nulla ne sua figlia ne sua nipote!
Non credo cmq che tu abbia obblighi legali e nessuno si può rivalere su di voi.

Detto questo, hai provato a chiedere sussidio al comune?
Dico questo xkè lavoro in una residenza protetta e chi non riesce a pagarsi la retta x intero viene aiutato dal comune

Posted: Thu Dec 09, 2010 7:15 pm
by franziskova
PULCINO07 wrote:art.315 cc "il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finchè convive con essa."
art.433 cc "all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti,nell'ordine 1) il coniuce 2) i figli legittimi [....]
art.438 cc" gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al prorpio mantenimento

Tutto questo significa che, mentre a carico del figlio convivente (ex art.315 cc) sussite un dovere giuridico a contribuire al mantenimento della famiglia e pertanto gli può essere imposto a prescindere di una "domanda" avanzata dal genitore.
Nel caso degli alimenti, innanzi tutto deve esserci una domanda giudiziaria dell'interessato volta a vedersi riconoscere gli alimenti, e tale domanda deve essere avanzata prima nei confronti del marito e solo se questo è effettivamente impossibilitato al loro versamento nei confronti dei figli, nessuna persona diversa dall'interessato può attivare la procedura per il ricnoscimento degli alimenti.

Per quanto riguarda le omissioni di tuo padre potresti chiedere al tuo legale di attivare la procedura di pignoramento che obbliga il datore di lavoro al versamento diretto di quanto dovuto a titolo di alimenti, oltre a vincolare l'eventuale tfr in caso di cessazione del rapporto.

Spero di essere stata utile, un abbraccio
Elly wrote:Lombardia, caso di mia nonna:
ha ottenuto la pensione di accompagnamento, la pensione minima da ex lavoratrice e l’invalidità (rivedibile ogni anno nonostante sia su sedia a rotelle e senza controllo di sfinteri).
La somma di queste pensioni non arriva a coprire la quota della rsa.
I comune di origine ha fatto i calcoli in percentuale su quanti soldi devono mettere a copertura del residuo i parenti. I parenti sono i figli (mia mamma e suo fratello e i nipoti: io, mio fratello e mio cugino). Si portano le dichiarazioni dei redditi del primo anno utile e il comune assegna le quote.
In caso di reale indigenza dei famigliari prossimi, subentra il comune. Ma prima le spettanze sono dei parenti. Sono calcoli matematici da dichiarazione dei redditi. Di tutto il resto non gliene frega niente a nessuno. Mi spiace.
Situazione della sorella di mia nonna, zitella e senza figli:
la retta viene pagata da lei stessa con pensione, invalidità ecc. e il restante dal comune poiché i nipoti (mia mamma e mio zio) non sono discendenti diretti.
chiccha wrote:Hai sentito i servizi sociali del comune di residenza della tua mamma?
Se no prova ad esporre la tua situazione e potrete cercare una soluzione insieme.
lavoro ai servizi sociali di un comune e quoto quanto ti hanno detto.

la retta è a carico del degente e se impossibilitato, dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 del codice civile). se anche i parenti non possono contribuire, allora ci si può rivalere sul comune di residenza del degente. ogni comune ha il suo regolamento circa i contributi per le rette, devi chiedere li, però fossi in te andrei diretta dall'avvocato per il pignoramento dello stipendio, se il suo ex marito non contribuisce perchè la quota non è più sostenibile, che chieda una revisione al tribunale!
detto ciò, perchè mai dovresti sembrare squallida????