Re: oggi 8 aprile
Posted: Tue Apr 15, 2014 1:10 pm
Scusate, rispondo a Zizzia: m'indigna bensì anche il caso da Te prospettato, eccome! C'è però una differenza: nel caso di concepimento adulterino, il figlio che scopre di essere generato da un terzo ha una via, seppure non facile, di individuare il vero padre (oggi la prova del DNA è inequivocabile). Nella fecondazione eterologa, mi pare che al figlio questa possibilità sia preclusa, per deliberata scelta del donatore.
Rispondo anche agli altri interventi: va bene, posso essere d'accordo: lo Stato, secondo voi, non deve sposare alcuna visione etica e quindi consentire il trattamento, poi ognuno decida secondo coscienza.
Va bene. Ma il bambino?
Mi viene in mente che nel 2012 la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha "bacchettato" l'Italia perché, nel bilanciamento tra l'interesse della madre al parto anonimo e quello dell'adottato a conoscere le proprie origini, ha privilegiato il primo. Si trattava di una figlia adottiva che non riusciva a ottenere informazioni sulla madre naturale per le restrizioni imposte dalla legge italiana ad accedere alle informazioni sul genitore biologico.
Ebbene, nella motivazione della sentenza, si fa cenno al diritto del bambino alla conoscenza delle proprie origini (diritto tutelato anche alla Convenzione dei diritti del fanciullo, all'art. 7 co.1.), che viene considerato di primaria importanza.
Se questo diritto è tutelato a livello internazionale, mi pare che alla base si possa individuare un interesse non proprio trascurabile...
Rispondo anche agli altri interventi: va bene, posso essere d'accordo: lo Stato, secondo voi, non deve sposare alcuna visione etica e quindi consentire il trattamento, poi ognuno decida secondo coscienza.
Va bene. Ma il bambino?
Mi viene in mente che nel 2012 la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha "bacchettato" l'Italia perché, nel bilanciamento tra l'interesse della madre al parto anonimo e quello dell'adottato a conoscere le proprie origini, ha privilegiato il primo. Si trattava di una figlia adottiva che non riusciva a ottenere informazioni sulla madre naturale per le restrizioni imposte dalla legge italiana ad accedere alle informazioni sul genitore biologico.
Ebbene, nella motivazione della sentenza, si fa cenno al diritto del bambino alla conoscenza delle proprie origini (diritto tutelato anche alla Convenzione dei diritti del fanciullo, all'art. 7 co.1.), che viene considerato di primaria importanza.
Se questo diritto è tutelato a livello internazionale, mi pare che alla base si possa individuare un interesse non proprio trascurabile...