Adozione ai single
Posted: Thu Feb 17, 2011 1:04 pm
Ho visto che se ne parlava di là, qui magari si fa meno confusione.
Una mamma single di Genova ha chiesto la convalida del decreto di adozione ottenuto negli USA dinnanzi al Tribunale della Columbia.
Nel 2009, con decreto della Corte di Appello di Genova, la donna aveva già ottenuto una trascrizione della adozione in formula “speciale”, così detta mite
Questo il fatto.
La donna in questione ha chiesto alla Cassazione di pronunciarsi, domandando nuovamente la convalida, in formula piena, dell' adozione americana.
La Corte non ha potuto riconoscere alla donna l’adozione piena, così detta legittimante. La legge italiana, vietando l’adozione ai single, impedisce di fatto anche la ratifica di atti provenienti da Tribunali extra nazionali che riconoscono il singolo come legittimo genitore adottante.
La cosiddetta “adozione mite” non è disciplinata dal nostro ordinamento, la legge italiana conosce solo l’adozione legittimante, nazionale o internazionale. Alla adozione si giunge a seguito di un lungo iter che si compie in un tempo variabile tra 1 e 3 anni, essa è considerata come una “nuova nascita per il bambino” che con l’ingresso nella famiglia adottiva diviene figlio legittimo dei genitori che lo accolgono e spezza ogni legame con la famiglia biologica.
La adozione mite è un “esperimento”, una prassi, di fatto nata ed applicata nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Bari sotto forma di sperimentazione.
Cosa vorrebbe realizzare questa prassi?
L’adozione mite vorrebbe favorire tutti quei bambini e ragazzi, minori, che di fatto versano in condizioni di abbandonato e sono impossibilitati a rientrare nella famiglia d’origine, ma si trovano, oltre il tempo massimo previsto dalla legge, in affidamento familiare, non potendo, tuttavia, ancora essere adottati.
In altre parole questi minori sono soli, non hanno una famiglia biologica pronta ad accoglierli, l’affido familiare ha fatto il suo corso ma non sono maturi i tempi per l’adozione.
L’adozione mite è nata per fronteggiare queste situazioni estreme e di chiara emergenza.
In pratica, malgrado i tempi dell’affido fossero scaduti, non potendo dare in adozione il minore e nemmeno potendo reinserirlo nella famiglia d’origine, il giudice ha ideato la prassi della adozione mite. Essa valuta che tra il minore e gli affidatari si è instaurato un rapporto affettivo di carattere filiale, essi vivono come una famiglia e se al minore non può essere restituita la serenità di un nucleo familiare originario allora perché sottrarlo agli affidatari?
Questa situazione non interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitore di origine, ma ne aggiunge un secondo, quello con gli adottanti, ad essi spetta naturalmente anche la potestà genitoriale ma in forma limitata, per certi atti è necessario l‘intervento e la supervisione del Tribunale per i Minorenni.
A questa decisione la Cassazione ha aggiunto una considerazione socio-giuridica:
<< il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità della adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti della adozione legittimante>>
Questa è la nota che ha fatto notizia, ma che in realtà notizia non è.
Una mamma single di Genova ha chiesto la convalida del decreto di adozione ottenuto negli USA dinnanzi al Tribunale della Columbia.
Nel 2009, con decreto della Corte di Appello di Genova, la donna aveva già ottenuto una trascrizione della adozione in formula “speciale”, così detta mite
Questo il fatto.
La donna in questione ha chiesto alla Cassazione di pronunciarsi, domandando nuovamente la convalida, in formula piena, dell' adozione americana.
La Corte non ha potuto riconoscere alla donna l’adozione piena, così detta legittimante. La legge italiana, vietando l’adozione ai single, impedisce di fatto anche la ratifica di atti provenienti da Tribunali extra nazionali che riconoscono il singolo come legittimo genitore adottante.
La cosiddetta “adozione mite” non è disciplinata dal nostro ordinamento, la legge italiana conosce solo l’adozione legittimante, nazionale o internazionale. Alla adozione si giunge a seguito di un lungo iter che si compie in un tempo variabile tra 1 e 3 anni, essa è considerata come una “nuova nascita per il bambino” che con l’ingresso nella famiglia adottiva diviene figlio legittimo dei genitori che lo accolgono e spezza ogni legame con la famiglia biologica.
La adozione mite è un “esperimento”, una prassi, di fatto nata ed applicata nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Bari sotto forma di sperimentazione.
Cosa vorrebbe realizzare questa prassi?
L’adozione mite vorrebbe favorire tutti quei bambini e ragazzi, minori, che di fatto versano in condizioni di abbandonato e sono impossibilitati a rientrare nella famiglia d’origine, ma si trovano, oltre il tempo massimo previsto dalla legge, in affidamento familiare, non potendo, tuttavia, ancora essere adottati.
In altre parole questi minori sono soli, non hanno una famiglia biologica pronta ad accoglierli, l’affido familiare ha fatto il suo corso ma non sono maturi i tempi per l’adozione.
L’adozione mite è nata per fronteggiare queste situazioni estreme e di chiara emergenza.
In pratica, malgrado i tempi dell’affido fossero scaduti, non potendo dare in adozione il minore e nemmeno potendo reinserirlo nella famiglia d’origine, il giudice ha ideato la prassi della adozione mite. Essa valuta che tra il minore e gli affidatari si è instaurato un rapporto affettivo di carattere filiale, essi vivono come una famiglia e se al minore non può essere restituita la serenità di un nucleo familiare originario allora perché sottrarlo agli affidatari?
Questa situazione non interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitore di origine, ma ne aggiunge un secondo, quello con gli adottanti, ad essi spetta naturalmente anche la potestà genitoriale ma in forma limitata, per certi atti è necessario l‘intervento e la supervisione del Tribunale per i Minorenni.
A questa decisione la Cassazione ha aggiunto una considerazione socio-giuridica:
<< il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità della adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti della adozione legittimante>>
Questa è la nota che ha fatto notizia, ma che in realtà notizia non è.