il fratello di mio marito è separato e ha contratto dei debiti per far fronte al pagamento dell’assegno mensile dovuto alla figlia. Vorrei sapere se, in caso di insolvenza, possono essere obbligati mio marito o mia suocera.
Quest’ultima, inoltre, vorrebbe alloggiare in una casa di cura in quanto malata e sola. Mio marito è d’accordo ma mio cognato no. Preciso che mia suocera è in grado di decidere ma mio cognato ritiene che se si ricovererà presso una struttura lui declinerà ogni responsabilità. Può disinteressarsi in tal modo?
Grazie.
Millam
Cara Millam,
quanto al mantenimento della figlia di suo cognato, in caso di insolvenza del padre nel pagamento del contributo al mantenimento, gli altri parenti non sono obbligati. Potrebbero essere obbligati a riconoscere alla nipote i mezzi di sussistenza necessari per vivere solo laddove nemmeno la madre fosse in grado di provvedere (c.d. obbligazione alimentare).
Quanto al ricovero della suocera in casa di cura, se la signora è in grado di intendere e di volere nessuno è tenuto ad assumersi alcuna responsabilità, né di tipo personale né di tipo patrimoniale, se sua suocera non versa in condizioni di indigenza. Laddove, invece, la signora versi in condizioni tali da non poter provvedere al proprio sostentamento, entrambi i figli saranno chiamati a contribuire.
Avv. Chiara Donadon