L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel 2026: A chi spetta ancora?
Nel panorama del sostegno alle famiglie italiane, l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) ha subito una trasformazione significativa con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale (AUU) a partire dal marzo 2022. Questo significa che, per la stragrande maggioranza delle famiglie con figli a carico, l’ANF come lo conoscevamo è stato sostituito dall’AUU.
Tuttavia, l’ANF non è completamente scomparso. Esistono ancora specifiche categorie di lavoratori e pensionati che, nel 2026, possono ancora richiederlo. Si tratta principalmente di chi non rientra pienamente nella platea dell’Assegno Unico Universale, come ad esempio:
- Lavoratori dipendenti (non agricoli) senza figli minori o maggiorenni a carico che danno diritto all’AUU, ma con altri familiari a carico (es. coniuge, fratelli, sorelle, nipoti).
- Titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (es. pensioni da lavoro dipendente, prestazioni di disoccupazione) per i quali l’AUU non è applicabile.
- Alcune specifiche categorie di dipendenti pubblici o di enti particolari, secondo normative dedicate.
L’assegno spetta a queste categorie se il reddito complessivo del nucleo familiare rientra nelle fasce reddituali stabilite annualmente dalla Legge. È fondamentale consultare le tabelle INPS aggiornate per il 2026. Il reddito familiare è costituito da tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF, oltre a quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte se superano determinate soglie.
Per i lavoratori extracomunitari, il diritto all’ANF è riconosciuto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi che hanno stipulato convenzioni con l’Italia, previa autorizzazione specifica.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese in cui si verifica il diritto e termina con la fine del mese in cui cessa tale diritto.
Calcolo dell’ANF per i lavoratori dipendenti (categorie specifiche)
Per le categorie di lavoratori dipendenti che nel 2026 rientrano ancora nella possibilità di richiedere l’ANF, le modalità di calcolo rimangono legate alle ore lavorate e al tipo di contratto. È cruciale verificare sempre le indicazioni ufficiali INPS per l’anno in corso.
Lavoratori a tempo pieno e ANF
Generalmente, ai lavoratori dipendenti ancora beneficiari di ANF, l’assegno spetta per l’intero periodo di paga se, mantenendo la continuità del rapporto, hanno maturato un minimo di ore lavorative nel mese. Ad esempio, almeno 104 ore per gli operai o 130 per gli impiegati. Per periodi di paga inferiori al mese (settimanali, quindicinali), le soglie orarie sono proporzionate (es. 24 ore settimanali per operai, 30 per impiegati).
Se non si raggiungono queste soglie, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero di ore lavorate in ciascuna giornata.
ANF per lavoratori Part-Time
I lavoratori con contratto a tempo parziale hanno diritto all’ANF nella misura settimanale intera se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana, cumulabili anche con più rapporti di lavoro. Se le ore lavorate sono inferiori, spettano assegni giornalieri in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.
In ogni caso, non possono essere erogati più di 6 assegni giornalieri per settimana e 26 per mese. Il cumulo delle ore non è applicabile con attività svolte come operaio agricolo o addetto ai servizi domestici, in quanto queste categorie seguono normative specifiche.
ANF per lavoratori domestici (colf e badanti)
Per i lavoratori domestici, l’ANF è calcolato in base alle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione versata nel trimestre. Si ottiene un quoziente dividendo per quattro il numero totale delle ore, con un massimo di 6 assegni giornalieri per settimana. Eventuali residui superiori a 2 ore possono dare diritto a un assegno giornaliero aggiuntivo.
Gli assegni sono pagati direttamente dall’INPS previa presentazione della domanda telematica. È fondamentale mantenere aggiornata la propria posizione contributiva per garantire l’erogazione.
ANF per operai agricoli
Le regole per gli operai agricoli che rientrano ancora nelle casistiche ANF sono specifiche:
- Operai a tempo determinato (OTD): Se iscritti per almeno 101 giornate di lavoro annue, l’ANF spetta per l’intero anno. Con meno di 101 giornate, spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate di una percentuale per ferie e festività (13,78%). L’ANF spetta anche per le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa.
- Operai a tempo indeterminato (OTI): Per chi è iscritto per l’intero anno, l’ANF spetta per 26 giornate mensili durante il periodo di occupazione. In caso di iscrizione limitata, se si raggiungono le 101 giornate, spetta per l’intero anno; altrimenti, solo per il periodo di occupazione.
Gli impiegati dell’agricoltura ricevono l’assegno per 26 giornate mensili, corrisposto dal datore di lavoro, salvo eccezioni per le giornate di integrazione salariale, pagate direttamente dall’INPS.
ANF per lavoratori di ditte cessate o fallite
In situazioni complesse come la cessazione o il fallimento di un’azienda, la domanda di ANF (per chi ne ha ancora diritto) deve essere presentata direttamente all’INPS dal lavoratore.
Per i lavoratori di ditte cessate, è necessario allegare una dichiarazione della ditta contenente:
- Data di cessazione dell’attività.
- Numero di giornate lavorate dal richiedente e altri dati utili al calcolo dell’ANF.
- Conferma del versamento dei contributi per il periodo richiesto.
- Motivazioni della mancata erogazione dell’ANF da parte della ditta.
- Impegno della ditta a non pagare la prestazione dopo il rilascio della dichiarazione.
Per i lavoratori di ditte fallite, la domanda deve essere accompagnata da:
- Dichiarazione del curatore fallimentare che attesti gli estremi del fallimento, l’esistenza del rapporto di lavoro e informazioni per il calcolo dell’ANF.
- Dichiarazione del lavoratore che confermi il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non inserire il credito per l’ANF nel passivo fallimentare, optando per il pagamento diretto dall’INPS.
(Informazioni basate su normative INPS e aggiornate al contesto del 2026. Si raccomanda di consultare sempre le fonti ufficiali per i dettagli più recenti.)
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