L’acquisto di una nuova casa è un impegno finanziario di notevole portata, tanto che in molti casi gli acquirenti decidono di ricorrere al mutuo casa, un finanziamento a lungo termine che consente di dilazionare la spesa in un arco di tempo che può arrivare a superare anche i 30 anni.
Dal momento che il valore di un immobile a uso abitativo è sempre consistente, l’argomento assicurazione casa è spesso ricorrente. Su esso, però, circolano informazioni non sempre accurate e può essere utile sfatare alcuni miti al riguardo.

Mito numero 1: l’assicurazione casa è sempre obbligatoria
A differenza della polizza RCA (Responsabilità Civile Auto), che è sempre obbligatoria per i proprietari di un autoveicolo, in Italia non esiste alcuna legge che obblighi i proprietari di un immobile a uso abitativo a stipulare un’assicurazione sulla casa.
Esiste però un’eccezione a questa regola: il nostro ordinamento giuridico, infatti, prevede l’obbligo di stipulare una polizza casa incendio e scoppio nel caso si sottoscriva un contratto di mutuo casa. Il principale riferimento normativo a questo riguardo è la Legge 100 del 2012.
Si tratta di una garanzia assicurativa che tutela sia il mutuante (la banca) che il mutuatario (chi acquista la casa). La polizza scoppio e incendio resta in vigore per tutta la durata del finanziamento. Per inciso, nessuno vieta di aggiungere altre coperture aggiuntive oltre a quelle obbligatorie.
Mito numero 2: l’assicurazione casa legata al mutuo deve essere sottoscritta con la banca mutuante
Una credenza diffusa è che l’assicurazione casa obbligatoria legata al mutuo debba essere sottoscritta con la banca che concede il mutuo. Non è così: il mutuatario può scegliere di stipulare la polizza scoppio e incendio con un’altra compagnia assicurativa. Il cliente ha quindi la possibilità di confrontare tutte le proposte sul mercato e scegliere quella che ritiene più conveniente e adeguata alle sue aspettative.
Ovviamente, non è da escludere a priori che la polizza proposta dall’istituto bancario sia quella più conveniente. L’importante è valutare le diverse proposte, leggendo con attenzione i prospetti informativi.
Mito numero 3: la polizza per gli eventi catastrofali è già obbligatoria
Riguardo a questa convinzione c’è un equivoco di fondo. L’obbligo di assicurazione contro i danni causati da alcuni eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane) è effettivamente in vigore, ma non riguarda i privati cittadini bensì la maggioranza delle imprese che operano sul territorio italiano. Il principale riferimento normativo a questo riguardo è la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024).
Mito numero 4: le assicurazioni casa online non sono affidabili
Uno dei miti più duri da sfatare è che le assicurazioni online non siano affidabili. E questa credenza non vale soltanto per le polizze casa, ma in generale anche per altre tipologie di copertura assicurativa.
L’origine di questa errata convinzione è probabilmente dovuta al fatto che le polizze online hanno spesso un premio annuo basso. La ragione del prezzo ridotto, però, non ha niente a che vedere con l’affidabilità, ma con il fatto che, nel caso delle polizze online, i costi gestionali per le compagnie sono bassi e, di conseguenza, possono praticare prezzi convenienti.
Mito numero 5: le assicurazioni casa sono eccessivamente costose
Il premio di un’assicurazione casa può essere talvolta considerato elevato, ma non dovrebbe essere visto come un costo, ma piuttosto come un investimento su uno dei beni di maggior valore che si possiedono. Molti degli eventi previsti dalle polizze casa, infatti, possono causare danni che comportano un esborso di denaro particolarmente ingente. Da un punto di vista più lungimirante, quindi, anche l’affermazione che le polizze casa sono troppo costose è un mito che deve essere sfatato.