Salve,
ho una bimba di 6 anni avuta da una precedente relazione e riconosciuta dal padre naturale.
Non vi è ancora una sentenza di un tribunale sull’affidamento. Ora mi trovo nella situazione di dover trasferirmi in una città distante 120 Km da quella del padre.
Come funziona in questo caso il diritto di visita?
Premetto che la bimba a settembre dovrebbe iniziare la scuola dell’obbligo nella città in cui mi trasferisco.
Grazie.
Cara Mimma,
in assenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che stabilisca sull’affidamento del figlio minore, l’esercizio della potestà compete al genitore con il quale il minore convive.
Pertanto sei tu il genitore che, allo stato dei fatti, esercita tale diritto su vostra figlia e hai di conseguenza il diritto di scegliere liberamente dove trasferire la vostra residenza.
È ovviamente nell’interesse primario della bambina continuare a mantenere rapporti significativi con il padre ed è un diritto-dovere del padre continuare a vedere la piccola.
Dovrete pertanto concordare delle modalità di esercizio di questo diritto-dovere in modo tale che non sia eccessivamente gravoso per il padre dal punto di vista sia economico che pratico.
Il padre della piccola infatti non può opporsi al trasferimento di residenza ma ha il diritto di ricevere collaborazione, da parte tua, per poter esercitare al meglio il diritto di visita.
Ritengo quindi che sia auspicabile che vi alterniate negli spostamenti e che vi accordiate su modalità di visita che permettano al padre di stare il maggior tempo possibile con la bambina, magari consecutivamente in modo da evitare di dover percorrere due volte la settimana i 120 km che vi separeranno.
In tali casi do per scontato che siate in buoni rapporti e che riusciate a trovare la soluzione più comoda per la bambina e per voi due.
Se non riuscirete a trovare un accordo che soddisfi tutti, potrete rivolgervi al Tribunale per i Minorenni per ottenere un provvedimento che stabilisca le regole e le modalità dell’affidamento.
Buona fortuna
Avv. Chiara Donadon