Gentile avvocato,
il mio ex convivente ed io abbiamo già un decreto del giudice che stabilisce i tempi di visita di nostra figlia (quattro anni) e assegno di mantenimento.
Lui può tenere con sé la figlia un week-end ogni 15 giorni da venerdì finito l’asilo a lunedì mattina, e un pomeriggio (due quando non ce l’ha nel week-end) alla settimana con pernottamento.
Il problema dov’è? Che lui non sta mai con la figlia: ce l’ha sempre sua madre.
In udienza era stato sollevato questo problema, ovvero sapevo che sarebbe andata così, e il giudice a voce è stato chiaro: è il padre che deve stare con la figlia, non la nonna!
Se è per un’ora, un imprevisto come può succedere a tutti, va bene, ma sistematicamente no.
Non voglio negare la figlia al padre e nemmeno una nipote alla nonna…
La mia idea è quella di ritornare in tribunale e ridefinire i giorni.
Lei che ne pensa? E in che modalità posso fare questo? Ripetendo l’iter del ricorso già fatto?
Mi spieghi, se possibile, le procedure.
La ringrazio.
Vale09
Cara Vale09,
per poter modificare le modalità di frequentazione tra padre e figlia è necessario presentare un nuovo ricorso al Tribunale per i Minorenni, con il quale si chiede la modifica dei provvedimenti adottati nel provvedimento emesso ex art. 317-bis codice civile, secondo quanto previsto dall’art. 742 del codice di procedura civile.
Nel merito del problema, bisognerebbe capire se il padre non trascorre i giorni stabiliti per le frequentazioni con la figlia per impegni lavorativi o per altri motivi. Insomma a mio parere la mera ridefinizione dei giorni di “visita” ha senso se nei giorni stabiliti il suo ex compagno ha impegni inderogabili che gli rendono difficile essere presente e quindi stare con la bambina. Se invece il problema è di diversa natura, bisognerebbe allora palesare il diverso problema al Tribunale affinché sia valutata la situazione nel suo complesso.
Buona fortuna.
Avv. Chiara Donadon