le invio questa richiesta di informazioni avendo visto che non sono l’unico papà ad averlo fatto.
Situazione: mio figlio (24 mesi il 26 dicembre) che ora vive con sua madre a 40 km dalla mia attuale dimora riesce a vedere suo padre due volte a settimana per circa tre ore. Di queste tre ore non un minuto senza la presenza della madre. E già che ci siamo talvolta durante questo tempo esiguo mi tocca di fare da accompagnatore per spese varie (supermercato o semplice shopping). In più alle mie richieste di poterlo portare a casa mia per una notte mi risponde che la legge vieta la cosa fino ai quattro anni. È vero? Che articolo è? L’interpretazione varia da caso a caso?
Fino ai 15 mesi di vita di mio figlio, data della fine del nostro rapporto, ho passato con lui 24 ore al giorno lavorando da casa, l’ho cambiato, ho lavato, cucinato ecc…
Ad aprile di quest’anno dati i gravi contrasti con la mia compagna e i grossi problemi economici sono partito per lavorare durante la stagione estiva, quindi senza vedere mio figlio fino a fine settembre (anche a causa del fatto che la madre ovviamente non ha pensato un attimo alla possibilità di portarlo da me). Continuerei a lungo ma alla fine la domanda è semplice.
Senza chiamare avvocati e dover ricorrere in tribunale entrambi spendendo soldi che non abbiamo,
quali sono i paletti minimi che la mia ex compagna sarebbe comunque tenuta a rispettare?
Es. festività alternate da subito? Tre giorni a settimana per tre ore senza la sua presenza? Fine settimana da sabato mattina a domenica sera a casa mia senza la sua presenza? Lavoro anche il sabato e domenica, non sempre, ma quando riesco.
Come posso fare affinché mio figlio non perda suo padre e tutto ciò che posso dargli?
Grazie
Stefano
Caro Stefano,
non essendo sposati e convivendo vostro figlio con la madre, l’esercizio della potestà compete alla sua ex compagna fino a che il Tribunale non disporrà l’affidamento del bambino, che di regola è condiviso.
Ciò non significa che la sua ex compagna possa impedire a lei di stare con vostro figlio, tanto più che è primario interesse del bambino, prima ancora che un suo diritto, avere assidui rapporti anche con il padre.
Il problema è che non ci sono "paletti". L’unico obbligo per la sua ex compagna è di non ostacolare il vostro rapporto e quindi non impedirle di stare con il bambino.
Le modalità di queste frequentazioni devono però essere frutto di un accordo, senza che, a tal fine, si possano imporre regole minime. In difetto, non le resta che ricorrere al Tribunale per i Minorenni chiedendo l’affidamento condiviso del bambino, nel qual caso è ragionevole che il Tribunale disponga le modalità di frequentazione più o meno secondo quanto da lei indicato.
Sul discorso del pernottamento, premetto che non esiste una norma che preveda un minimo di età a partire dal quale il minore può pernottare presso l’altro genitore non convivente. La scelta del pernottamento fuori casa deve essere effettuata sulla base di un insieme di fattori. Ci sono bambini che, anche molto piccoli, non hanno alcun problema a dormire senza la mamma e altri che, stando ai loro tempi, non sarebbero pronti nemmeno a dieci anni.
Per prassi, tuttavia, quando c’è opposizione di vedute tra i genitori sull’argomento, i Tribunali tendono a non obbligare i bambini molto piccoli a trascorrere tante ore lontano dalla mamma e quindi in genere evitano di prevedere il pernottamento.
Ma, ripeto, questa è solo una "pseudo" statistica, fatta alla luce dei provvedimenti emessi dai Tribunali, statistica che peraltro non ha l’attendibilità né la pretesa di rispecchiare la totalità dei casi. Il Tribunale valuterà quindi molti elementi e uno di questi sarà anche il rapporto che il bambino aveva con l’altro genitore (di regola il padre) prima della cessazione della convivenza.
In ogni caso, essendo la regola quella dell’affido condiviso, salvi particolari problemi, a mio parere trarrebbe maggior vantaggio da un provvedimento ufficiale del Tribunale, sempre a meno che non riesca a raggiungere un accordo con la madre di suo figlio.
Le ricordo peraltro che in caso di reddito sotto una certa soglia (circa € 10.000 annui) può avvalersi del Patrocinio a spese dello Stato per poter usufruire dell’assistenza legale necessaria per avviare e portare a termine la procedura davanti al Tribunale per i Minorenni. Ogni spesa, compresi gli onorari del difensore, sarà sostenuta dallo Stato.
Se rientra nello scaglione di reddito che le ho indicato, si informi presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati della sua città per la procedura da seguire per presentare domanda di gratuito patrocinio. Dovrà in tal caso scegliere il difensore tra quelli iscritti nell’apposito elenco, disponibile presso il Consiglio stesso.
Buona fortuna.
Avv. Chiara Donadon