Ragazza madre e provvedimento Tribunale per i Minorenni

 

Salve, avvocato.

Sono una ragazza madre. Il mio bambino è nato 9 mesi fa. Il padre dopo la mia uscita dall’ospedale ha preferito che ci separassimo perché non provava più dei sentimenti per me. Sono tornata a vivere con i miei.

Fin dall’inizio non siamo riusciti a gestire la situazione. Anche i suoi genitori si sono messi di mezzo. Ogni pretesto era buono per litigare o mandarmi messaggi di minacce. Premetto che gli concedevo di passare a vedere il bambino anche due volte al giorno, e se per caso non era così guai a me.

A metà novembre mi sono vista recapitare una lettera del suo avvocato, nella quale mi si chiedeva di incontrarlo per definire la questione inerente l’affidamento del bambino. Mi sono rivolta a un avvocato, che ha cercato di trovare un accorto con il padre del bambino ma non ci è riuscito, in quanto pretendeva di vederlo tutti i giorni, di portarlo via (io allattavo/allatto al seno e il piccolo aveva solo 4 mesi), e non dovevo essere presente quando veniva in casa mia (dei miei).

Da quando si è rivolto all’avvocato nonostante le mie lettere di invito a venire a vedere il bambino, non è mai venuto e non ha mai fatto una telefonata. L’altra settimana mi è giunto un atto del tribunale dei minori nel quale vengo accusata di sottrazione di minore. Non ho mai voluto negare il padre a mio figlio.

Cosa mi può accadere?
Il giudice come si pronuncia in casi con bambini così piccoli?

Sono molto preoccupata, soprattutto per il mio bambino. Ho paura che possa subire dei traumi: lui conosce solo me e i miei famigliari, anche perchè i famigliari e i nonni paterni quando ci incontrano in giro fanno finta di non vederci, non si sono mai avvicinati al bambino. Loro possono reclamare dei diritti su mio figlio?

La ringrazio.

Cara mamma,

non mi dici nel quesito se il vostro bambino è nato in costanza di matrimonio oppure se non siete sposati. La differenza rileva perché se al momento della nascita non eravate sposati, anche se il padre del bambino ha fatto il riconoscimento, l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il minore convive. Con la conseguenza che, in caso di non convivenza dei genitori, come nel tuo caso, l’esercizio della potestà genitoriale spetta a te, in quanto genitore convivente con il minore. Se invece eravate sposati, l’esercizio della potestà sul minore spetta ad entrambi, a prescindere dalla convivenza o meno. In tal caso, l’impedimento alla frequentazione tra padre e figlio assumerebbe una diversa rilevanza. In ogni caso mi pare strano che il Tribunale per i Minorenni abbia emesso un provvedimento, in cui vieni accusata dal Tribunale di sottrazione di minori, poiché, oltre alla irritualità del provvedimento in questione, non mi sembrerebbero sussistere i presupposti di merito per la sottrazione di minore.

Probabilmente è l’atto di parte dell’avvocato, che ha adito il Tribunale, che ti muove simili contestazioni ma stento a credere che il Tribunale possa aver emesso un provvedimento di tal fatta. Peraltro se, come credo, il Tribunale per i Minorenni è stato adito dal tuo compagno per discutere la questione dell’affidamento del minore, ciò darebbe conferma che siete una coppia di fatto, quindi non coniugata, che vostro figlio è quindi figlio nato fuori dal matrimonio (c.d. figlio naturale) e che pertanto, in quanto con te convivente, il genitore attualmente esercente la potestà sei tu, fino a che il Tribunale non avrà emesso un provvedimento circa il tipo di affidamento.

Premesso quindi che non ho ben capito a che punto del procedimento siete, anche se penso che voi siate all’inizio e che il Tribunale per i Minorenni abbia per ora emesso solo un provvedimento di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, Ti invito a rivolgerti al tuo legale per approntare la necessaria difesa e costituirti in giudizio.

Nel merito, posso dirti che stante la tenera età del bambino, il Tribunale verosimilmente disporrà l’affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, a meno che non emergano elementi di fatto tali da dimostrare la inidoneità di uno dei genitori allo svolgimento del ruolo genitoriale.

Ciò significa che il minore, affidato congiuntamente ad entrambi, avrà residenza prevalente con te, salvo il diritto del minore e del padre di stare insieme con la frequenza e con le modalità che saranno stabilite dallo stesso Tribunale.

Il Tribunale provvederà anche in ordine al mantenimento del minore, stabilendo a carico del genitore non prevalente collocatario la corresponsione di una somma mensile per il mantenimento del piccolo.

Se la ricostruzione da me operata non dovesse corrispondere, Ti prego di specificare con precisione il tipo di provvedimento che ti è stato notificato.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 

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