Accordi di separazione e nuova abitazione

 
Caro Avvocato,

tra due mesi io e il mio bambino affidato in modo condiviso a me e al padre cambieremo casa, per trasferirci in un’altra abitazione distante 300 metri dalla vecchia.

Vorrei chiederle:
1. La casa dove vivevamo prima (e dove aveva vissuto anche il padre per un anno e mezzo fino a due anni fa) era di mia proprietà. L’ho venduta e ho comprato con i miei soldi quella nuova. Quella nuova è ancora casa coniugale? Il mio ex ha dei diritti sulla casa?
2. Tra qualche mese, il mio nuovo compagno verrà a vivere con noi. La nuova convivenza può essere motivo di richiesta di variazione di accordi per quanto concerne la ubicazione del minore o le modalità di visita? E per quanto riguarda il mantenimento del bambino?
Quello che temo è che il padre possa darmi fastidio sia in termini patrimoniali che in termini di richieste di maggior tempo da trascorrere con il bambino. Il papà vive in un comune diverso dal nostro, molto distante e quando il bambino dorme da lui deve svegliarsi alle 6 del mattino per arrivare a scuola in orario. Onestamente preferirei che il bambino continuasse a svolgere la sua vita come sempre. Anche per questo non mi sono allontanata dal nostro quartiere: potrà frequentare sempre la stessa scuola e la stessa piscina e anche al papà non cambierà nulla.
3. Dovendo fare un mutuo per la casa, posso chiedere io un aumento del mensile di mio figlio?

Grazie.

Ilaria

Cara Ilaria,

se siete separati legalmente con sentenza passata in giudicato (ossia non più appellabile) o con decreto di omologa (nel caso di separazione consensuale), la comunione legale dei beni è ormai sciolta e quindi la casa che lei ha acquistato è di sua esclusiva proprietà né può essere considerata casa coniugale, visto che siete già separati. Il suo ex marito quindi non potrà vantare alcun diritto su quel bene.

Il fatto che il suo attuale compagno venga a vivere con lei non incide di per sé sull’affidamento del bambino o sulla sua prevalente collocazione, a meno che suo marito non dimostri che l’ingresso di questa nuova persona nel nucleo familiare possa essere di pregiudizio per il minore. Solo in tale ipotesi, suo marito potrà chiedere la modifica delle condizioni di affidamento e, conseguentemente, di quelle relative al mantenimento.
In difetto di tale circostanza, non mi pare sussistano i presupposti per una modifica delle condizioni, non incidendo il trasferimento di residenza sulle modalità di frequentazione tra padre e figlio.

Infine, il fatto che lei debba contrarre un mutuo per la nuova casa non è circostanza di per se stessa sufficiente a fondare una richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento di suo figlio.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

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