Le scrivo per avere un consiglio. Comincio spiegando brevemente la situazione. Nel nostro stabile ci sono tre proprietari (o almeno così credevo) ma non esiste un condominio. Da 20 anni vivo ormai nel mio appartamento e la scala che dovrebbe servire tutti gli appartamenti del palazzo non è rifinita (è a cemento vivo, manca di parapetti ed altre amenità simili). Un condomino si è sempre rifiutato di far sistemare questa scala poiché dice che non vivendo nello stabile non gli compete. Ho allora deciso di convocare l’assemblea condominiale in base a quanto disposto dall’art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile, notificando la convocazione agli altri due condomini.
L’assemblea si è svolta in assenza del condomino di cui sopra e ha deliberato di ripartire le spese in parti uguali (dietro giustificazione di preventivi accettati dall’assemblea stessa) salvo conguaglio in seguito ad accertamento delle quote millesimali, ed assegnando un termine perentorio ricadente oltre i 30 gg. previsti per l’impugnativa della delibera. Abbiamo provveduto inoltre a nominare un amministratore provvisorio proprio per i lavori in questione a cui bisognava consegnare le quote pro-condomino nel termine perentorio. Alla scadenza, solo due condomini su tre hanno versato la propria quota, mancando quella del condomino non presente all’assemblea. Ora vorremmo proporre ricorso per decreto ingiuntivo ma veniamo a sapere che il condomino in questione ha due figli eredi legittimi alla morte del marito avvenuta anni fa. Questi due eredi non sono stati convocati all’assemblea poiché non sapevo che fossero anch’essi proprietari. La domanda a questo punto è: devo notificare la delibera assembleare anche a loro che avranno poi 30 gg. di tempo per impugnarla, oppure posso presentare tranquillamente ricorso per decreto ingiuntivo? (tenga presente che i due eredi vivono comunque da sempre sotto il tetto del condomino che si rifiuta di collaborare e quindi si potrebbe presumere che conoscano il contenuto della deliberazione assembleare).
La sua risposta sarà graditissima. La ringrazio in anticipo per la sua cortese collaborazione e con l’occasione la saluto cordialmente.
Alessandro
Caro Alessandro,
l’art. 1136 codice civile prevede, al VI° comma, che l’assemblea non possa deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Tuttavia, il successivo art. 1137 codice civile, in tema di impugnazione delle delibere assembleari, stabilisce che il ricorso avverso la deliberazione non sospende l’esecuzione del provvedimento adottato, salvo che non sia la stessa autorità giudiziaria ad ordinare la sospensione stessa.
Quindi la decisione dell’assemblea potrebbe essere eseguita, anche se rimane possibile e probabile il ricorso contro la deliberazione da parte dei condomini estromessi.
Nel caso di specie, trattandosi del recupero delle spese sostenute per far eseguire i lavori decisi in assemblea, i condomini assenti potrebbero proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, facendo valere la contrarietà alla legge della delibera assembleare per violazione dell’art. 1136 VI° comma del codice civile. Laddove il Tribunale giungesse ad annullare la deliberazione, l’assemblea dovrebbe nuovamente costituirsi, previa convocazione di tutti i condomini, per convalidare i lavori ormai eseguiti e la relativa spesa sostenuta. In tal caso basterà che la maggioranza convalidi quanto già avvenuto per poter esigere dai restanti condomini il pagamento della quota di loro spettanza.
C’è da dire però che in caso di accoglimento dell’opposizione, il condominio potrebbe essere esposto alla condanna al pagamento delle spese di lite.
In via prudenziale, quindi, potrebbe essere più opportuno informare i condomini estromessi della deliberazione assunta, allegandola in copia, e attendere il decorso dei 30 giorni prima di adire l’Autorità Giudiziaria per il recupero del credito, che a quel punto potrà avvenire contro tutti e tre i proprietari in solido tra loro.
Avv. Chiara Donadon