Chiarimenti sull’affido condiviso del figlio naturale

Buongiorno avvocato.

Avevo bisogno di un parere sia per conoscere i miei diritti che per prepararmi psicologicamente alla situazione futura.

Sono la mamma di Tommaso, un bambino di 21 mesi, nato fuori dal matrimonio.

Una convivenza breve, accompagnata da maltrattamenti sia fisici (mai denunciato) sia verbali, anche durante la gravidanza: quattro mesi prima del parto sono stata buttata fuori casa in maniera violenta, tanto da costringermi a 20 giorni di riposo per non perdere mio figlio.

Il padre non si é mai interessato alla prosecuzione della gravidanza, né dell’occorrente per il nascituro.

È stato presente al parto (più per mia richiesta) e ha riconosciuto il bambino.

Dimessa dall’ospedale sono tornata a casa di mia madre dove attualmente viviamo entrambi.

All’inizio veniva tutti i giorni, poi abbiamo cominciato ad andare noi da lui. Dopo che vedevo che a lui andava bene così (noi andare da lui e poi rientrare a casa assolti i doveri di “moglie”) e presa una decisione contro la sua volontà i nostri rapporti si sono conclusi.

Da notare che ogni volta che lui si arrabbiava con me stava intere settimane senza farsi vedere.

Al bambino non ha mai fatto un regalo, né il giorno del suo primo compleanno né a Natale, salvo comperare una volta delle macchinine piccole facili da ingoiare e l’uovo di pasqua non tenendo in debito conto che il bambino soffre di reflusso gastroesofageo e non deve mangiare cioccolata.

Non ha mai versato un euro per il mantenimento del piccolo, o meglio finché una conoscente avvocato gli ha inviato una lettera e allora, forse intimorito, ha stabilito di versare € 430,00 (come agli altri tre figli avuti da precedente matrimonio che hanno un’età compresa tra i 15 e i 7 anni).

Ora versa regolarmente tale importo.

Dopo un incontro con il suo legale, nel quale lui mi ha accusata di tenerlo all’oscuro di cose inerenti la salute del bambino, negando per altro una comunicazione verbale fra noi avvenuta (ora gli mando raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera anticipata all’indirizzo di posta elettronica), ha avanzato una serie di richieste, cioè incontri tre volte la settimana, e alternati i weekend con i fratelli nella sua casa senza di me.

Da prima dell’estate ho cominciato a portare Tommaso a casa del padre con i fratelli presenti nel fine settimana (da notare che i due più grandi non gli parlano né lo salutano ma se ne vanno, il più piccolo soffre di gelosia e comunque un po’ gioca).

Ma la cosa interessante é che io dovrei telefonare per sapere se glielo posso portare. Attualmente ha fissato di venire a far visita al figlio lunedì e venerdì dalle 16 alle 18 circa.

So che esiste la legge che prevede l’affido condiviso, ma é giusto che ove io ho perso ore di sonno, occasioni di divertimento, vita sociale, ho affrontato tante spese ecc. (tutto fatto volentieri per mio figlio), ora lui abbia tanto quanto me?

Tengo a far presente che Tommaso ha soggezione del padre, al punto che si esprime un quarto rispetto al solito, non gli racconta niente, non canta una canzone neanche pregandolo, non rispetta le “regole” che di solito rispetta (seduto composto, bavaglino, ecc.) non saluta il padre né quando questo arriva né quando questo se ne va.

E nonostante il padre lo richieda spesso non gli ha mai dato un bacio.

Ora le mie domande sono:

1. visto che mi ha minacciato di portarmi da un giudice, effettivamente lo può fare? Che rischi corro?
2. che pretese può avanzare un “padre” che é sempre stato assente nella vita prima della nascita e dopo? (alcuni comportamenti erano più contro di me che altro). Che si ricorda del figlio per gli auguri di natale solo alle 19.50? Che non ha mai fatto visita al figlio quando é stato all’ospedale? Lo so che da più parti mi é stato detto che deve esserci la figura del padre per un completamento nella crescita, ma che padre può essere uno che si ricorda di essere padre il lunedì e venerdì, o con gli altri tre nei fini settimana durante la scuola dal sabato pomeriggio a domenica sera.
3. perché solo dopo che gli invio le comunicazioni scritte (su vaccinazioni, spostamenti, vacanze, ecc.) allora in parte é migliorato il suo comportamento?
4. lui ha una “fidanzata” ufficiale che frequenta già gli altri figli. Posso rifiutarmi di far sì che Tommaso incontri questa donna?
5. ho trascorso abbastanza tempo con quest’uomo da conoscere molte delle sue “abitudini”, tra le quali lasciare in macchina da soli i bambini (anche l’ex moglie lo ha più volte richiamato). Non si accerta che i bambini dietro abbiamo le cinture allacciate. Quando gli viene “voglia” lascia/abbiamo lasciato anche se non volevo, ma era meglio evitare maltrattamenti, il bambino davanti alla tv, dicendogli: “Papà sale un attimo in camera con Claudia, non muoverti e non salire, arriviamo noi”. Conosco l’essere che purtroppo antepone le sue esigenze fisiche al bene del bambino, quindi sarebbe capacissimo di lasciare Tommaso davanti alla tv. Da notare che mentre il fratello effettivamente non si muoveva, Tommaso é una vera e propria peste (ma simpatica…).
6. cosa posso fare? Quali comportamenti adottare per far sì che non mi venga allontanato il bimbo (il padre essendo neurologo/psichiatra é capacissimo di arrivare a dire che essendo facile alla lacrima sono pazza – già detto in passato).

Ringrazio e porgo distinti saluti.

Claudia

P.S. mi scuso per la lunghezza ed eventuali errori, ma sono così preoccupata… in più è la prima volta che scrivo…

 

Cara Claudia,

l’affido condiviso è ormai la regola e quindi, a meno che non esistano gravi motivi che possano giustificare un affidamento esclusivo, per inidoneità di uno dei due genitori, il Tribunale per i Minorenni disporrebbe in tal senso.

Naturalmente il bambino, essendo ancora in tenera età, sarebbe collocato prevalentemente presso di te. A questo punto il Tribunale dovrebbe indicare le modalità di frequentazione di Tommaso con il padre. A tal fine terrà in debita considerazione tutti gli elementi che le parti gli prospetteranno, ivi compresi eventuali “accordi”. In presenza di conflitti o forti disaccordi, il Tribunale potrà avvalersi dei propri consulenti (psicologi, psichiatri ecc…) per verificare le condizioni concrete (psicologiche, emotive ecc…) di ognuno, al fine di poter assumere la decisione più opportuna nell’interesse del minore.

Sicuramente se il bambino non ha molta confidenza con il padre, le loro frequentazioni saranno improntate sulla gradualità, quindi ragionevolmente si potrà partire da frequentazioni di poche ore consecutive durante il giorno, per poi passare, a distanza di qualche mese, anche ai pernottamenti e così via.

Non è questione di valutare chi ha profuso maggiori energie per la crescita del figlio, non è mai una gara tra genitori, tra chi ha fatto di più o chi ha fatto di meno, perché le frequentazioni con il figlio o la loro mancanza non sono un premio o una punizione. Il diritto ad intrattenere rapporti con tutti e due i genitori è un diritto del bambino, e come tale il Tribunale è tenuto a salvaguardarlo, nei limiti in cui ciò sia appunto “conveniente” e opportuno per il bambino stesso.

Questo principio dovrebbe essere tenuto in considerazione da ogni genitore, perché il rischio di scadere nella guerra del “a chi spetta di stare con il bambino” è elevato e soprattutto porta con sé conseguenze negative, perché finisce per ripercuotersi negativamente proprio sul minore.

È giusto che un genitore faccia presente al Tribunale i motivi di perplessità su come l’altro genitore gestisce il proprio rapporto con il figlio, segnalando i comportamenti che possano essere pregiudizievoli per il figlio ma non con lo scopo di vincere una guerra, o una battaglia, perché purtroppo (o per fortuna) nelle dinamiche familiari non ci sono mai né vinti né vincitori. C’è una famiglia che si disgrega e c’è un minore che deve essere preservato, salvaguardato nel suo diritto a crescere in modo equilibrato, possibilmente e preferibilmente con entrambe le figure genitoriali presenti, ancorché divise.

Premesso questo aspetto che ritengo fondamentale, rispondo sinteticamente (per quanto il succo stia tutto in ciò che ho scritto sopra) ai tuoi quesiti:
1) sì, ciascuno di voi due può adire il Tribunale per i Minorenni affinché emetta i provvedimenti relativi ai rapporti personali (affidamento) e patrimoniali (mantenimento) con il minore;
2) può avanzare le “pretese” che ritiene opportune, salvo che starà poi al Tribunale stabilire, anche a mezzo dei propri consulenti se necessario, quali modalità saranno congrue e opportune nell’interesse del bambino;
3) il perché ritengo che sia irrilevante;
4) se ritieni che la presenza della nuova compagna del padre di Tommaso possa essere negativa per la serenità di vostro figlio, potrai farlo presente al Tribunale, il quale sicuramente, valutate le motivazioni che adduci e le difese della controparte, disporrà indagini per verificare se Tommaso si trovi davvero a disagio in presenza della nuova figura femminile. Al limite, il Tribunale potrà stabilire che questo contatto avvenga in un momento successivo, intanto cercando di favorire la confidenza tra padre e figlio senza intrusioni, ma non potrai ottenere che questa donna stia lontana all’infinito;
5) se ritieni che alcuni atteggiamenti del tuo ex compagno siano oggettivamente pericolosi, segnalali al Tribunale (ricorda però che dovrai darne prova). Di per se stessi comunque non sono sufficienti ad impedire le frequentazioni di Tommaso con il padre;
6) in che senso temi che ti venga allontanato il bambino? Se temi che il tuo compagno possa ottenere l’affidamento esclusivo di vostro figlio, eccependo tue patologie psichiatriche tali da renderti inidonea all’affidamento del minore, sappi che dovrà dare dimostrazione di ciò che asserisce e una consulenza disposta dal Tribunale potrà dissipare ogni dubbio al riguardo.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 

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