Gentilissima Avv. Donadon,
sono una giovane farmacista beneventana madre di una bimba che a giorni compirà due anni, separata giudizialmente dal 30/12/2008. Nel provvedimento provvisorio ancora in vigore (la prossima udienza sarà a dicembre 2009) il giudice affidava la piccola, che ancora allatto, congiuntamente. Al padre riconosceva un diritto di visita domiciliare infrasettimanale e settimanale alternato, dalle ore 17,00 alle 19,00 (la domenica dalle 9,00 alle 12,00). Da premettere che lui raramente viene a vederla nei fine settimana e mai durante la settimana (lavora come IFS a Napoli), e quando viene si presenta coi suoi genitori con i quali adesso abita (a circa 60 Km di distanza dal mio domicilio). Non è mai puntuale, né tantomeno avvisa quando non può venire. Poiché lavoro in farmacia part time nel turno pomeridiano e per ora non ho la possibilità di cambiare il turno, ho difficoltà per le visite infrasettimanali e sono costretta a far venire i miei genitori anziani che abitano a 10 km con la piccola.
Come posso fare per spostare il diritto di visita infrasettimanale presso l’abitazione dei miei genitori, cui affido la piccola quando lavoro? Lui non ha alcuna intenzione di vederla lì. Inoltre vorrei iscrivere la piccola presso l’asilo comunale di residenza dei miei. Come glielo devo comunicare? Conoscendolo quanto è dispettoso mi trovo in difficoltà. Vorrei una sua opinione al riguardo. Grazie.
Cordiali saluti.
Carmela11
Cara Carmela,
non può modificare le modalità di visita disposte dal Presidente del Tribunale in modo arbitrario, essendo necessario quanto meno che le stesse siano concordate con suo marito. In difetto, dovrà presentare un’istanza al Giudice Istruttore investito della causa di separazione, facendo presente le motivazioni che rendono opportuna la modifica.
Quanto all’iscrizione della bambina all’asilo nido, dovrà consultare suo marito in ordine a tale scelta. In caso di conflitto, dovrà ancora una volta rivolgersi al Giudice.
Buona fortuna.
Avv. Chiara Donadon