Chiarimento su cognome paterno/materno

 
Gentile Avvocato,

sono la mamma di un bimbo di cinque mesi. Ho affrontato tutta la gravidanza da sola perché il padre (con cui non ero sposata), a pochi giorni dalla scoperta della gravidanza, ha cominciato a mancarmi di serie attenzioni rendendo impossibile la convivenza con lui (in un’altra regione) e costringendomi a tornare dai miei genitori nella mia città natale, dove tuttora vivo con mio figlio. Dopo mesi di silenzio, a soli due mesi dal parto mi ha detto che avrei riconosciuto io il bambino e che lui lo avrebbe riconosciuto solo dopo l’esame del dna. Poco prima della nascita ha cambiato idea dicendo che non avrebbe chiesto l’esame per rispetto del bimbo.

Al momento della nascita il bambino ha assunto il mio cognome e un mese dopo ci siamo presentati all’ufficiale giudiziario del mio comune (e comune di nascita di mio figlio) per chiedere il riconoscimento paterno e per chiedere che al mio cognome venisse aggiunto quello paterno (cosa chiesta insieme e in maniera concorde).

Pochi giorni fa la notifica del tribunale dei minori in cui si legge che il giudice accoglie la richiesta dei genitori di aggiungere il cognome paterno a quello materno (frase ripetuta ben due volte), ma il risultato è l’esatto contrario (il cognome del padre precede quello della madre).
Mi chiedo se è possibile chiedere un chiarimento e capire se si tratta di una precisa volontà del giudice (nonostante io e il padre non viviamo nella stessa città) o se si tratta di un errore di forma. Come è possibile chiedere una spiegazione? Ho un limite di tempo?

La ringrazio e porgo cordiali saluti.

Serena
Cara Serena,
l’art. 262, comma II, stabilisce la possibilità per il figlio naturale riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre di aggiungere o sostituire il cognome del padre a quello materno. La legge non indica quindi un ordine da seguire nell’aggiunta del secondo cognome.
Nel silenzio della legge, si rinviene in giurisprudenza una pronuncia della Corte di Appello di Torino, con cui il giudice di merito ha stabilito che il cognome paterno vada anteposto a quello materno ove così richieda l’interesse del minore. Non so dirle, nel suo caso, cosa abbia indotto il Tribunale a ritenere sussistente l’interesse del minore ad anteporre il cognome del padre a quello della madre.
Quanto alla reclamabilità del provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni ha aggiunto il cognome paterno a quello materno, si ritiene in giurisprudenza che il reclamo possa essere proposto solo dal Pubblico Ministero e non anche dai genitori.
Potrebbe tuttavia tentare di formulare una domanda di correzione/rettifica del provvedimento, che non è impugnazione del medesimo, sul presupposto che l’anteposizione sia frutto di un mero errore materiale. 
Cari saluti.
Avv. Chiara Donadon

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