Il nuovo compagno e la casa coniugale

 
Buongiorno Avvocato,

le scrivo per un consiglio.
L’anno scorso mi sono separata, la casa coniugale è stata assegnata a me e vi abito con il mio bimbo che ha 9 anni. Ho una nuova relazione e il mio compagno vorrebbe venire a vivere con noi, senza però prendere la residenza. Sarebbe una situazione temporanea in quanto la casa è stata messa in vendita.
Il mio ex marito può interferire legalmente? A che cosa andiamo in contro?

In attesa di un suo gentile riscontro porgo cordiali saluti.

Chery

Cara Chery,

l’art. 155 quater del codice civile prevede che il diritto al godimento della casa familiare venga meno nel caso in cui l’assegnatario o cessi di abitarvi ovvero conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Dal tenore letterale della norma si dovrebbe quindi evincere che in caso di convivenza more uxorio venga meno il presupposto per l’assegnazione della casa familiare, con la conseguenza che l’altro coniuge possa chiedere al tribunale la revoca del provvedimento di assegnazione.

Alcuni Tribunali hanno dato letterale applicazione della norma in esame, disponendo la revoca. Altri invece hanno tentato un’interpretazione meno rigida, valutando anche altri fattori. I Tribunali di Firenze e di Ragusa nonché la Corte d’Appello di Bologna avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale norma, ritenendola discriminatoria e contraria ai diritti costituzionalmente garantiti (in quel caso il coniuge assegnatario aveva contratto nuovo matrimonio).

La Corte Costituzionale (30 luglio 2008 n. 308) si è pronunciata sulla questione, non ritenendo la norma incostituzionale ma avallando un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione codicistica, nel senso che in caso di convivenza o nuovo matrimonio, la revoca dell’assegnazione non deve essere automatica ma dovrà essere valutata alla luce della conformità rispetto all’interesse del minore al mantenimento di quell’habitat familiare.

Pertanto, qualora lei intraprenda una convivenza more uxorio, sappia che il suo ex marito potrebbe adire il Tribunale per chiedere la revoca del provvedimento e che in tal caso il Tribunale dovrà valutare nell’insieme se persista l’interesse di suo figlio a continuare ad abitare in quella casa, in considerazione del fatto che l’assegnazione della casa coniugale trova la sua ragion d’essere proprio nella tutela dell’interesse del minore al mantenimento del proprio habitat familiare.

Tenga altresì presente che la prova della convivenza more uxorio dovrà essere fornita dal coniuge che chiede la revoca dell’assegnazione.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

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