Indennità di frequenza

 
Salve, 

vorrei un chiarimento in merito alla mia istanza di "indennità di frequenza" riconosciuta a mia figlia (due anni) in seguito a visita collegiale dell’ASL (invalidità).Il Comune di residenza (trattandosi di istanza del 2009) mi ha inviato un modello da compilare. Mi è stato riferito che la pratica passerà al giudice del Tribunale per la successiva autorizzazione. Non mi hanno fatto compilare lo spazio relativo alle coordinate bancarie, dicendomi che la bambina è minore e che quindi il giudice dovrà decidere se bloccare l’importo su un conto postale da aprire appositamente alla bambina.

Non mi sono chiari, tuttavia, i passaggi, né il discorso di bloccare il conto. Cosa significa? E in base a cosa viene effettuata tale valutazione? Mi è stato anche detto che in tribunale devo andarci io personalmente per consegnare la pratica.
Insomma, il funzionario comunale non è stato molto bravo nel darmi spiegazioni.
Le sarei grata se potesse chiarirmi l’iter da seguire in tali casi.

La ringrazio in anticipo.

Mamma72
 
 
Cara Mamma72,
ai sensi dell’art. 320 c.c., ogni somma di denaro in favore di minori può essere riscossa dal genitore che esercita la potestà previa autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale ne determina anche le modalità di impiego. Dovrà quindi fare istanza al Giudice tutelare del luogo in cui risiede la bambina affinché la autorizzi alla riscossione dell’indennità e indichi le modalità, attraverso le quali verrà riscossa la somma (deposito su conto corrente vincolato o altre modalità a discrezione del giudice tutelare).
Una volta ottenuta l’autorizzazione, dovrà depositarla all’ufficio preposto all’erogazione dell’indennità. Da quel momento, l’ente sarà tenuto ad eseguire il pagamento secondo le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.
Cari saluti.
Avv. Chiara Donadon
 

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