Provvedimento inibitore del trasferimento

Buongiorno,

sono separato consensualmente da mia moglie già da più di due anni. Ho una figlia di 14 anni e un figlio di 11 anni. I figli sono affidati a lei, anche se sull’omologa di separazione è stato indicato che noi dobbiamo insieme decidere in merito all’istruzione, salute ed educazione di entrambi i figli.
La casa coniugale è stata data alla mamma dei miei figli, e deve viverci insieme a loro. Tenga presente che i miei figli sono nati e cresciuti in quella casa. Entrambi sono iscritti alle scuole dell’obbligo (prima media per il più piccolo e prima superiore per la grande). Scuole nelle quali sono iscritti i loro amici di infanzia. Io abito nella stessa città dove è sita la casa coniugale (3 km di distanza).
La loro mamma mi ha comunicato recentemente l’intenzione di trasferirsi con i figli e il suo compagno in una località a circa 150 km da dove abitiamo. Tenga presente che non lavora e il suo compagno è pensionato. Inoltre il rapporto tra il suo compagno e mia figlia è conflittuale. Mia figlia in passato ha subito forti pressioni e maltrattamenti psicologici da parte di lui, che vuole fare "il padre" a tutti i costi, anche se non è il loro padre.

I figli hanno ripetutamente ribadito che non vogliono trasferirsi e che è loro intenzione venire a vivere con me per rimanere nella città dove hanno sempre vissuto, e per frequentare le scuole insieme ai loro amici di infanzia. Ma nonostante il loro rifiuto, la loro mamma non ci sente e se li vuole portare via. Sono in ballo con un avvocato che chiederà l’affido condiviso e la locazione presso di me per i seguenti motivi:
1) I figli minori non vogliono trasferirsi e vogliono vivere con il padre;
2) Il trasferimento nuocerebbe ai figli, che perderebbero tutti i loro amici di infanzia con possibili ripercussioni psicologiche;
3) Il trasferimento a 150 Km impedirebbe inoltre ai figli di avere un rapporto sufficientemente costante con me (il padre);
4) Il rapporto tra mia figlia e il compagno della mamma è conflittuale e psicologicamente pericoloso.

Mia figlia, a causa della decisione della mamma di trasferirsi, è andata in crisi. È stata seguita per varie sedute da una psichiatra infantile, la quale ha espresso parere negativo al trasferimento.

Purtroppo per la causa l’udienza è stata fissata per il 2 dicembre 2009, ma la madre dei miei figli si trasferirà a settembre, iscrivendo i figli in un’altra scuola diversa da quella alla quale sono stati iscritti.
Il mio avvocato tenterà di richiedere un’udienza anticipata con urgenza per bloccare la situazione, ma non so cosa accadrà. Nel frattempo mia figlia ha minacciato di scappare dalla casa della mamma se lei la costringerà ad andare via.

Cosa posso fare per bloccare questa situazione? Ho possibilità di successo in questa causa?

Grazie.

Alessandro


Caro Alessandro,

tutto quello che ha fatto il tuo avvocato è corretto. Ti consiglio tuttavia di proporgli di fare un ricorso immediato al giudice tutelare, sperando che vi conceda udienza entro la fine del corrente mese, affinché emetta un provvedimento inibitore del trasferimento. Il giudice tutelare non può infatti modificare le condizioni della separazione, ma può vigilare sulla esatta osservanza delle condizioni disposte in sede di separazione. Farei presente al Giudice tutelare la situazione nei minimi particolari, depositando anche certificazioni mediche e/o relazioni dello psichiatra che ritengono inopportuno il trasferimento della ragazza, e dando atto della tua disponibilità ad accogliere temporaneamente i figli presso la tua abitazione qualora tua moglie persistesse nell’intento di trasferirsi. Quindi, premurati di ottenere dal Giudice l’autorizzazione ad iscrivere i figli nella loro scuola.

In genere il Giudice tutelare è disponibile anche a parlare direttamente con le persone coinvolte, anche con i ragazzi, negli orari in cui tiene udienza pubblica. Potrai quindi informarti anche da solo presso la cancelleria del giudice tutelare (volontaria giurisdizione) del tuo tribunale in quali giorni è possibile parlare con il giudice e semmai prendere un appuntamento. Così intanto potrai anticipargli il problema a voce. Nel frattempo fai redigere dal tuo avvocato il ricorso più idoneo per formulare la richiesta dei provvedimenti necessari ad impedire il trasferimento dei ragazzi. Qualora il giudice tutelare non si ritenesse competente, ravvisando nei fatti un conflitto tra genitori e tra genitore e figli, la competenza a dirimere il conflitto sarebbe del Tribunale per i Minorenni. Purtroppo però in tal caso i tempi di decisione sarebbero anche più lunghi. Starà quindi al tuo avvocato valutare se possa valere la pena di adire il Tribunale per i Minorenni ex art. 316 c.c. Personalmente, tenterei ogni strada percorribile per ottenere la tutela desiderata prima della data dell’udienza fissata ex art. 710 cpc.

Attendo di sapere come è andata…

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 

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