Quando il giudice può sentire il parere del figlio?

 
Gentile avvocato,

sono un papà separato da sei anni. In questi sei anni sono stato molto con mio figlio, non abbiamo mai guardato il week end alterno o i giorni stabiliti dal tribunale all’atto dell’affidamento. Mio figlio è stato con me quasi tutti i week end e tutte le feste (Natale, capodanno, Pasqua, ecc.). La mamma non si è mai opposta. È sempre stato con me quattro gironi alla settimana, e i restanti tre dalla madre. 

Da settembre, dopo le vacanze estive, 15 giorni trascorsi con la madre e con il compagno di lei – premetto che in sei anni è la prima volta che andava in vacanza con la madre, è sempre stato con me e al mare dai miei genitori – tutte le volte che lo riaccompagnavo a casa piangeva e diceva di non volere andare dalla madre. Diceva che voleva restare con me. Mi sono rivolto a dicembre a un legale per chiedere il divorzio e ottenere se possibile l’affidamento (anche non esclusivo). Ora siamo in lite. Il bambino vive con me da capodanno (io ho una compagna con la quale lui si trova benissimo), si rifiuta di andare dalla madre e la vuole vedere solo sporadicamente. Mio figlio compie dodici anni fra un mese. C’è un’età in cui i minori possono esprimere la loro opinione riguardo al genitore col quale vivere? Il giudice può decidere di sentire il bambino, o bisogna fare una specifica richiesta?     

La ringrazio molto.             

Pietro
Caro Pietro,
ai sensi della Convenzione sui diritti del Fanciullo e ai sensi del novellato art. 155 sexies c.c. il minore che abbia compiuto i dodici anni ha diritto di essere ascoltato dal Giudice ai fini dell’emanazione dei provvedimenti relativi ai figli (art. 155 c.c.).
In sede di divorzio, quindi, su istanza di parte o anche d’ufficio, il Giudice disporrà l’audizione del minore.
Cordialità
Avv. Chiara Donadon

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