Residenza e domicilio: trasferimento con minore in affido condiviso

 

Buongiorno,

ho un figlio di tre anni in affido condiviso col padre, abito in Veneto e devo trasferirmi in Toscana, ove ho trovato lavoro, dal mio attuale compagno.

Ho un mutuo prima casa da tre anni e quindi sono obbligata a mantenere la residenza lì per la possibilità di "scaricare" il mutuo nella dichiarazione dei redditi. Inoltre non è così semplice vendere la casa ed entro un anno riacquistarne un’altra coi tempi che corrono.

Posso trasferirmi col bimbo mantenendo la residenza in Veneto e con domicilio in Toscana senza dover incorrere in qualche problematica a livello legale? Di fatto il bambino continuerebbe ad avere la residenza solo con me, ma vivremmo assieme in Toscana. Naturalmente sia modalità di visita del padre che mantenimento dovranno essere rivisti.

La ringrazio e porgo cordiali saluti.

Clarissa

Cara Clarissa,

ti consiglio di parlare con il padre di tuo figlio dello spostamento di residenza effettiva in Toscana prima di trasferirti e ciò perché, anche se è un tuo diritto trasferire la tua residenza dove ritieni meglio, è altresì vero che trasferendo anche tuo figlio prendi una decisione anche per lui.

Poiché siete in affido condiviso, tutte le decisioni relative al bambino dovrebbero essere prese di comune accordo tra i genitori. Inoltre, poiché, come tu stessa riconosci, il trasferimento in Toscana renderebbe necessario rivedere le modalità di frequentazione tra padre e figlio, potresti sottoporre all’esame di tuo marito una bozza di accordo, nel quale convenite le nuove modalità e con il quale quindi tuo marito presta il proprio consenso al trasferimento di residenza del minore. Se avete fatto una separazione consensuale, questo accordo potrà tenere luogo della modifica delle condizioni di separazione anche senza instaurare la procedura ex art. 710 cpc. In caso invece di separazione giudiziale, formalmente dovreste ricorrere al Tribunale ai sensi dell’art. 710 cpc per la modifica delle condizioni. Va da sé che, laddove ci sia accordo di entrambi, potete anche non formalizzare le nuove condizioni prima del trasferimento, potendo farlo in qualsiasi momento o anche mai.

In caso di rifiuto di tuo marito ad acconsentire al trasferimento e quindi a rivedere le modalità di frequentazione, potrai effettuare lo stesso il trasferimento, sempre però comunicando prima a tuo marito i nuovi recapiti e comunque continuando a favorire gli incontri padre-figlio rispettando il più possibile le condizioni stabilite in sede di separazione. Se ciò fosse impossibile, ti consiglio prima di tutto di adire il tribunale per la modifica delle condizioni di separazione ovvero, se sarà necessario, potrai rivolgerti al Giudice Tutelare.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 

 

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