a seguito della separazione consensuale sono rimasta a vivere con nostro figlio nella casa coniugale che è di proprietà mia e del mio ex marito con mutuo al 50% che tra l’altro dovremmo continuare a pagare entrambi per altri 15 anni. Ora vorrei sapere: posso far entrare in casa (a mangiare o dormire sporadicamente e non per una stabile convivenza) il mio nuovo compagno, o il mio ex marito essendo proprietario della casa per il 50% me lo può impedire in qualche modo? Le chiedo questo perché una volta mi ha minacciato dicendomi che se lo facevo stare in casa sarebbe tornato lui viverci, visto che è anche sua. Ma non può farlo perché siamo separati, giusto?
Inoltre, vorrei sapere se il suo cambio di residenza fatto prima di depositare il ricorso per la separazione può andare a pregiudicare l’omologa degli accordi di separazione da parte del tribunale. E poi, in Tribunale con il ricorso cosa dobbiamo depositare? Solo il certificato della sua nuova residenza oppure anche quello vecchio, così da dimostrare che abbiamo coabitato finché non abbiamo deciso di separarci?
La ringrazio anticipatamente!
Lucia
Cara Lucia,
se il ricorso per separazione consensuale non contiene accordi pregiudizievoli per il minore, il Tribunale omologherà senz’altro la separazione, senza che rilevi il momento in cui i coniugi si sono di fatto separati.
Per il deposito del ricorso servono i seguenti documenti: estratto per riassunto dell’atto di matrimonio e il certificato contestuale (residenza e stato di famiglia) di entrambi i coniugi.
Fate attenzione ad un aspetto: la legge richiede l’assistenza di un legale per la separazione anche consensuale. Alcuni Tribunali, tuttavia, continuano ad accettare le consensuali a firma dei soli coniugi. A mio pare tale prassi è contra legem. Il consiglio è però quello di informarvi su quale sia la prassi del vostro Tribunale.
Quanto alla casa coniugale, le conviene disporre nella consensuale l’assegnazione della casa a lei, in quanto, suppongo, il minore risiederà prevalentemente con lei. Tale aspetto quindi la legittima a chiedere l’assegnazione della casa coniugale, in modo tale che avrà lei diritto ad abitare, insieme a vostro figlio, nell’immobile in comproprietà.
Deve però fare attenzione che la stabile convivenza con altro uomo può costituire motivo di revoca dell’assegnazione. Suo marito, quindi, in caso di assegnazione della casa a lei non potrà tornare a viverci ma potrà chiedere al Tribunale che venga revocato il provvedimento di assegnazione in suo favore.
Sul punto e soprattutto sulla tutela dell’interesse del minore in tali circostanze la giurisprudenza si sta ancora formando però la norma di legge è piuttosto chiara e quindi il rischio che, instaurando una convivenza all’interno della casa coniugale oggetto di assegnazione, suo marito chieda la revoca di tale condizione di separazione è concreto.
In ogni caso deve trattarsi di una convivenza e quindi deve avere i caratteri della stabilità e quotidianità e la prova di tale circostanza deve fornirla suo marito.
Al fine di tutelare al meglio i suoi diritti le suggerisco comunque di rivolgersi al suo legale di fiducia.
Cari saluti.
Avv. Chiara Donadon