Separazione di conviventi

 

Buongiorno Avvocato,

sono Chiara una ragazza di 24 anni, non sono mai stata sposata e ho un bimbo di nove mesi. Convivo con il padre di mio figlio da un anno e mezzo, ma a causa di problemi venutisi a creare (suocera troppo invadente, nostri problemi personali, ecc), sono arrivata alla conclusione che il padre di mio figlio se ne deve andare da casa. Sullo stato di famiglia siamo solo io e il bambino. Premetto inoltre che abbiamo fatto un prestito per i mobili, intestato a me, viviamo in affitto ma il contratto è intestato a me, come il resto delle altre utenze. Non ha mai contribuito in nulla, se non a pagare l’affitto. Ora, lui non vuole andarsene di casa, risponde sempre che se voglio ce ne andiamo via noi.

Vorrei sapere se devo andare via io o lui per legge, se è tenuto a passare un mantenimento a nostro figlio, e se è tenuto a darmi un aiuto nel pagare i mobili. Lui ha paura (penso) che io non gli faccia più vedere suo figlio. Gli ripeto costantemente che potrà venire a prendere e a vedere suo figlio ogniqualvolta lui ne abbia voglia. Ma continua a ripetere di no. Mi dica lei, essendo avvocato, cosa posso fare io.

Grazie mille.

Chiara G.

Cara Chiara,

essendo il contratto di locazione intestato a lei e non essendo sposati, può intimare al suo compagno di lasciare l’appartamento, dandogli tuttavia un termine congruo (almeno un paio di mesi) per reperire altro alloggio.
Per regolare le questioni personali e patrimoniali relative all’affidamento del minore, dovrà rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, il quale emetterà i provvedimenti necessari.  Sarà stabilito a carico del genitore non prevalentemente col locatario del minore un assegno per il mantenimento dello stesso.
Quanto al prestito che ha contratto per i mobili, il suo compagno non potrà essere obbligato a contribuire in alcun modo, non essendo voi coniugati e, conseguentemente, non applicandosi ai rapporti tra ex conviventi le tutele che sono invece accordate ai coniugi in sede di separazione. Se invece il prestito per i mobili è stato contratto insieme (nel qual caso il suo compagno deve risultare quale contraente), allora egli sarà tenuto per la sua parte di debito a provvedere al pagamento.
In ogni caso tale aspetto non potrà trovare regolamentazione davanti al Tribunale per i Minorenni.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 

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