Separazione e figli minori di tre anni

 
Egregio Avvocato,

mi chiamo Alessandra e sono la mamma di un bimbo di dieci mesi. Fino a poco tempo fa vivevamo (io, il bimbo e il mio compagno) nella stessa casa di proprietà del padre del bimbo, ovviamente tutti con la stessa residenza.
Il rapporto è entrato in crisi e io ho deciso di tornare da mia madre.

I miei quesiti sono:
– il padre vuole ed esige che il bimbo dorma con lui, io non sono d’accordo perché il bimbo è piccolo. Non deve dormire con la mamma fino ai tre anni di età?
– posso cambiare residenza mia e del bimbo senza il suo consenso?
– se ricorro a un avvocato quali sono i costi per queste pratiche (lavoro solo part time per stare con il bimbo) a grandi linee, me lo può dire?
– con bimbi così piccoli cosa prevede la legge?

La ringrazio per il suo aiuto.

Alessandra

Cara Alessandra,

anche se in gran parte i tuoi quesiti trattano argomenti già affrontati in questa rubrica, approfitto del tuo caso per chiarire alcuni punti.
Quella dei tre anni quale parametro per stabilire il pernottamento dei minori con il genitore non affidatario o non convivente non è una regola stabilita né dalla legge né dalla giurisprudenza in modo univoco. È solo un dato empirico che si riscontra a volte nei provvedimenti giurisdizionali, per cui in diversi casi si riscontra che sotto una certa età i Tribunali possono non riconoscere ai genitori non conviventi il pernottamento con il figlio. Ciò perché si "presume" che tanto più tenera è l’età dei minori tanto più necessaria è la presenza della figura materna, visto che di regola è la madre il genitore convivente anche negli affidamenti condivisi.
Non è scritto da nessuna parte, però, che un minore di anni tre non possa pernottare con il padre. Quindi ogni valutazione è sempre rimessa all’Autorità giudiziaria, che deciderà caso per caso circa l’opportunità di permanenze prolungate dei minori lontano dalla madre.

Circa la possibilità di mutare residenza senza il consenso del padre, deduco che non abbiate ancora alcun provvedimento del Tribunale in ordine al tipo di affidamento, con la conseguenza che sei tu, in quanto genitore convivente con il minore, ad esercitare la potestà sullo stesso. Ne deriva, in linea teorica, che potresti decidere il trasferimento anche senza il preventivo consenso del padre, purché tuttavia quest’ultimo ne sia informato e non siano eccessivamente penalizzate le modalità di frequentazione tra padre e figlio.
Ti consiglio comunque, prima di intraprendere il cambio di residenza, di comunicare tale intenzione al padre del bambino anche al fine di concordare con lui le modalità di frequentazione con il minore.

Quanto ai costi del patrocinio legale, fermo restando che per redditi entro la soglia dei 10.000 euro l’anno circa è possibile fare richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l’onorario medio per un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni potrebbe aggirarsi intorno ai 1.500/2.000 euro. Non è tuttavia possibile dare una risposta univoca poiché ogni avvocato è libero di determinare il proprio onorario professionale, sempre nel rispetto delle tariffe e della deontologia professionale.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.