Stesura di uno statuto per un comitato mensa

Gent.le Avvocato,
le scrivo per chiederle un consiglio.
Sono entrata a far parte del Comitato mensa della scuola materna di mio figlio e con gli altri membri stiamo procedendo alla stesura dello statuto del comitato stesso. Vorrei sapere se su noi membri potrebbe ricadere una responsabilità civile o penale derivante dall’eventualità che i cibi che verranno preparati possano cagionare problemi ai bambini.
E se sì, c’è una clausola inseribile nello statuto che possa esimerci da eventuali responsabilità?  
Le chiedo inoltre quale forma giuridica sarebbe meglio assumere, es. fondazione o altro.
La ringrazio in anticipo per l’eventuale risposta e le porgo i miei saluti.

Cara Anna,

nel tuo quesito ci sono purtroppo pochi elementi a disposizione per poter dare una risposta esaustiva alle tue domande. Occorrerebbe infatti sapere innanzitutto se l’ente che vi accingete a costituire si occuperà direttamente della preparazione dei cibi in ogni sua fase (dalla scelta degli ingredienti alla realizzazione delle ricette) ovvero se è previsto altro ente cui dare in appalto il servizio. Rilevante sarebbe altresì l’eventuale collaborazione con altri enti nella gestione del servizio mensa ai fini dell’individuazione di eventuali responsabilità, sia civili che penali.

Tieni comunque presente che, in ogni caso, quando si verificano eventi dannosi nei confronti di persone (a maggior ragione di bambini) tutti i soggetti che interagiscono nel fatto da cui è scaturito il danno vengono, almeno  in prima battuta, coinvolti, quindi la stessa scuola materna (che dal tuo quesito non si capisce se è privata o pubblica) e tutti gli enti e le persone fisiche che si occupano, direttamente o indirettamente, della mensa.

Quanto alla possibilità di prevedere, nello Statuto, clausole di esonero della responsabilità, ciò è in linea teorica possibile, salve però quelle che sono le norme inderogabili che la legge prescrive e fermo restando che è spesso configurabile, in caso di danni quali quelli a cui tu fai riferimento (cioè eventuali danni alla salute dei bambini, siano essi gravi o meno gravi, transitori o permanenti), una responsabilità ex art. 2043 codice civile che non è eludibile con una mera clausola statutaria.

Quanto alla forma giuridica più idonea per lo svolgimento del servizio che intendete prestare, il professionista che può fornire il miglior consiglio in tal senso è senza dubbio il commercialista, piuttosto che l’avvocato.

Mi dispiace di non poter essere più precisa ma gli elementi a disposizione sono al momento insufficienti.

Buon lavoro.

Avv. Chiara Donadon

 

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