Una sentenza in contumacia

 

Buongiorno, avvocato.

Alla solita data del rinnovo Istat e saldo mensilità, lo scorso settembre il proprietario di un magazzino (36 mq) che tenevo dal 2005 mi annuncia di volermi sfrattare per ospitarvi il fratello homeless.

Allora ritirai l’assegno che stavo versando per detrarre, come già accordato ratealmente sull’affitto, le spese di ripristino di un magazzino incatramato in un ufficio: messa a norma CEE impianto elettrico, imbiancatura, infissi, saracinesche, alzasaracinesca elettrico e arredi Ikea nuovi (solo materiale da fatture e scontrini pari a 1.800 euro, superiori al semestre di euro 1.500!).

Consegnai le chiavi, disdettai le utenze (onorandole), feci i nuovi allacci (come favore richiesto!) al proprietario sgombrando miei pochi effetti, e lasciando gli arredi, un cucinino, tavolo (nuovi IKea), divano-letto, Tv colori ecc. in regalo (a me non sarebbero serviti più) immaginando di dover pagare solo parziali mensilità (proposi 400 euro cash).

Non solo non accettò i 400 euro, ma sparì.
Fino a trovare lo scorso febbraio, presso l’Urp del mio Comune, copia di sentenza del Giudice di Pace del Dicembre 2008 che mi precettava, per 3.000 euro circa (calcolando il semestre e le spese legali/processuali ecc). Nessuna menzione alle spese sostenute o alla buona fede dell’immediata consegna chiavi.

Non posso permettermi una causa civile: sono insegnante precaria, al momento disoccupata e studentessa, nullatenente, madre single di un bambino di nove anni, e risiedo in un appartamento in locazione, parzialmente arredato.

Il proprietario, che si nega telefonicamente, è un anziano di 76 anni, celibe e senza figli.

Possono andare a pignorare beni presso la casa del mio convivente (non risiedo da lui) o di mia madre (precedente residenza anagrafica)?
Per quanto tempo sarò soggetta a pignoramento?
I suoi futuri eredi (fratelli) potranno impugnare tale sentenza e pignorarmi in futuro, per 10 anni ancora?

Questo è quanto i suoi legali mi dichiarano, per obbligarmi a pagare una somma che in sostanza non devo.

Grazie di una Sua risposta,

avvilita dalle persone,

Patrizia

Cara Patrizia,

non entro nel merito di cosa potresti o avresti potuto fare per ottenere le ragioni che, da quanto mi scrivi, meriteresti in ordine ad eventuali compensazioni di dare/avere con il proprietario del magazzino, visto che escludi a priori la possibilità di percorrere le vie giudiziarie.

Ti segnalo però, se tu fossi nei termini per impugnare la sentenza che ti condanna al pagamento (30 giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in mancanza di notificazione, un anno dal deposito della sentenza in cancelleria), che potresti informarti presso l’Ordine degli Avvocati della tua città di residenza per presentare domanda di gratuito patrocinio. Puoi cioè chiedere di essere assistita da un legale tra quelli iscritti nell’apposito elenco consultabile presso l’Ordine per proporre appello avverso la sentenza di condanna, senza doverti accollare la spesa degli onorari e delle spese di giudizio che sarebbero di competenza dello Stato. Per poter accedere al gratuito patrocinio è necessario avere un reddito annuo complessivo non superiore a circa 9.000 Euro. Se pensi di rientrare in questo scaglione, chiedi maggiori informazioni all’Ordine degli avvocati della tua città.

Mi limito quindi a rispondere alle domande che mi poni.
Se non hai residenza né anagrafica né effettiva presso l’abitazione del tuo convivente non possono essere eseguiti pignoramenti a tuo carico presso quel domicilio, a meno che in esso non siano rinvenibili beni di tua proprietà. Lo stesso dicasi per la residenza di tua madre se la tua residenza anagrafica è stata trasferita.

Sarai soggetta al pignoramento per dieci anni, ma potenzialmente per tutta la vita se il creditore si ricorderà di interrompere la prescrizione prima dello scadere di ogni decennio. Per interrompere la prescrizione gli basterà inviarti una raccomandata con il sollecito di pagamento o rinotificarti il titolo esecutivo prima della scadenza dei dieci anni.
Lo stesso potranno fare i suoi eredi che abbiano accettato l’eredità.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 
 

 

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