La tutela dei figli contro il genitore pregiudizievole

 

Salve avvocato Donadon,

riferisco un’esperienza di una mia conoscente. Lei ha avuto una figlia, riconosciuta dal compagno, ma il rapporto è finito presto. A seguito di questo la bambina è stata affidata alla madre in attesa del pronunciamento definitivo del giudice. Il padre doveva passare la sua parte di alimenti e aveva diritto di visita, il tutto supervisionato dai servizi sociali.

Il padre ha smesso di pagare gli alimenti e agli appuntamenti non era puntuale, quando proprio non si presentava. La mia conoscente ha quindi cominciato a lamentarsene presso i servizi sociali e il suo avvocato d’ufficio. Successivamente, da parte del padre, oltre alle minacce verbali è giunto anche un messaggio con minacce di morte indirizzate alla madre e all’avvocato, nonché la minaccia di portar via la bambina. La madre ha sporto querela.

A questo punto la madre si è rifiutata di concedere al padre la possibilità di passare del tempo da solo con la bambina. Ora i servizi sociali l’hanno chiamata dicendole che non può essere impedito al padre di andare a prendere la bimba da scuola e portarla con sé. La bimba, quando è con il padre, spesso piange. Dice: "Il papà mi fa i dispetti". In effetti è proprio così. Si tratta di ricattucci di ogni tipo, e poi le ricorda sempre che è colpa della madre se loro non possono stare insieme.

La madre aveva chiesto da tempo al suo avvocato di depositare una memoria al giudice, ma ha scoperto di recente che il giudice ha emesso il giudizio sull’affidamento (affidandole la bambina) e che la memoria non era stata depositata.

Ho cercato di essere sintetico nell’esporre i fatti. La domanda è: com’è possibile opporsi ai sistemi sociali che non riconoscono il potenziale pericolo di questa situazione? A chi rivolgersi, perché con autorità valuti il caso e si esprima in maniera definitiva? A queste domanda l’avvocato ha risposto che si poteva solo riaprire il fascicolo, ma che in questo modo il padre si sarebbe "inviperito". Io Le chiedo se siamo o no di fronte a qualcosa di poco chiaro, e a quali autorità o enti possiamo rivolgerci.

La ringrazio e cordialmente la saluto.

Alessio

Caro Alessio,

innanzitutto puoi dire alla tua conoscente che in ogni momento può rivolgersi ai servizi sociali e al Tribunale per i Minorenni laddove ravvisi il pericolo che il padre possa far del male alla bambina. Le strade da percorrere sono molteplici e quindi la scelta della via migliore da percorrere deve essere effettuata con l’ausilio di un legale, al quale raccontare compiutamente i fatti e al quale esibire il provvedimento emanato dal Tribunale e ogni altro documento utile alla ricostruzione della vicenda nel suo complesso.

Dai dati che tu mi fornisci posso solo dire che la madre della piccola può chiedere al Tribunale un ordine di protezione della minore ex artt. 342bis e ter del codice civile, con il quale è possibile far sì che il Tribunale imponga al padre della bambina di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna e dalla bambina, alla scuola frequentata da quest’ultima e al luogo di lavoro della sua conoscente. L’emanazione dell’ordine di protezione è ovviamente subordinato all’esistenza di un potenziale pregiudizio grave all’integrità fisica o morale e alla libertà delle persone che lo richiedono. Le minacce di morte in genere integrano questo presupposto, però la parola finale spetta al giudice incaricato del procedimento.

La tua conoscente inoltre può chiedere al Tribunale l’emissione di un provvedimento che dichiari il padre della bambina decaduto dalla potestà genitoriale ex art. 330 c.c. ovvero che limiti l’esercizio di tale potestà ex art. 333 c.c. qualora la condotta del genitore si riveli pregiudizievole per il figlio. Anche qui però la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento richiesto compete al giudice sulla scorta dei fatti che si allegano e degli accertamenti che verranno disposti.

Laddove poi la condotta del padre integri fattispecie di reato (ad esempio, il mancato rispetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria costituisce reato ai sensi dell’art. 650 codice penale), la tua conoscente potrà sempre porgere querela contro il padre di sua figlia.
La stessa condotta sanzionata penalmente dall’art. 650 c.p. è sanzionata anche sotto il profilo civilistico dall’art. 709 ter del codice di procedura civile.

Queste sono alcune delle tutele che possono essere azionate.
La tua conoscente farebbe quindi bene a rivolgersi al suo o ad altro legale di fiducia per valutare quale sia la soluzione più adeguata e la tutela più effettiva nel caso di specie.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 
 

 

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