mi permetto di disturbarLa per una domanda: sono una mamma single di un bambino di quattro anni riconosciuto alla nascita dal padre, con cui la convivenza di un anno è terminata due mesi dopo la nascita di mio figlio.
Il mio ex compagno è ghanese e residente ora nello stato di New York.
È possibile fare richiesta dell’assegno di mantenimento, visto che ora ha un lavoro ma non si è attivato in alcun modo per provvedere al figlio?
Come si svolgerebbe il tutto essendo lui in un altro continente?
Qualora mi ricapitasse dinanzi senza preavviso, non facendosi mai sentire se non con una telefonata ogni 6-7 mesi, posso chiamare i carabinieri per far sì che non si avvicini al bambino? Quando coabitavamo ha dato segni di avere un carattere abbastanza irascibile. Non vorrei che trovandomelo davanti e impedendogli di vedere il bambino avesse qualche reazione violenta (il bambino durante il giorno è all’asilo o con mia mamma quando sono al lavoro, e potrebbe capitare a lei di affrontare la situazione…). Posso eventualmente richiedere un’ordinanza per cui stia a distanza da noi per legge?
La ringrazio molto e porgo
cordiali saluti.
Elena
Cara Elena,
per quanto riguarda la richiesta di mantenimento, puoi proporre domanda al Tribunale ordinario della città di residenza di tuo figlio, in quanto sussiste la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 37 e 9 della L. 218/1995 e anche la legge applicabile è quella italiana ai sensi dell’art. 36 della medesima legge.
Ovviamente l’atto di citazione in giudizio dovrà essere notificato al convenuto (ossia il padre) nello Stato di sua residenza secondo le norme in tema di notificazione degli atti all’estero, di cui si occuperà l’avvocato al quale dovrai rivolgerti per azionare la procedura.
Una volta ottenuta dal Tribunale la sentenza di condanna al pagamento del contributo al mantenimento, se il padre di tuo figlio non adempie spontaneamente all’obbligo impostogli dovrai azionare una procedura esecutiva sui beni del tuo ex compagno nello stato in cui essi si trovano. A tale riguardo dovrai verificare l’eventuale esistenza di una Convenzione internazionale di cui sia parte sia l’Italia che lo Stato in cui si trovano i beni da sottoporre ad esecuzione, la quale stabilisca norme ad hoc per la procedura esecutiva ovvero, in mancanza, fare ancora una volta riferimento alle norme di diritto internazionale privato italiano sia del nostro ordinamento sia dell’ordinamento giuridico dello Stato straniero in cui si trovano i beni da sottoporre ad esecuzione ovvero in cui ha residenza o domicilio il tuo ex compagno o comunque il debitore da escutere.
Poiché si tratta di questioni abbastanza complicate, ti suggerisco comunque di rivolgerti ad un legale.
Quanto alla seconda parte del tuo quesito, in assenza di un provvedimento di limitazione della potestà genitoriale ovvero in mancanza di circostanze di concreto pericolo che giustifichino il rifiuto agli incontri tra tua figlia e suo padre, non puoi opporti alle visite che quest’ultimo fa alla minore anche se inaspettate. Voglio dire che se tu e tua figlia siete in casa e il tuo ex compagno si presenta alla porta per vedere la bambina non potrai chiamare i carabinieri. Potrai semmai dire che devi uscire, che hai un impegno e invitarlo ad avvisarti la volta successiva che intende far visita alla bambina, ma non potrai dirgli senza giustificato motivo che non può vedere la bambina. Il rifiuto alle frequentazioni tra padre e figlia deve trovare giustificazione o in un provvedimento dell’autorità giudiziaria ovvero in una situazione di pericolo concreto o minacciato, quale potrebbe essere uno stato di evidente alterazione psichica del padre in quel preciso momento ovvero di reazioni violente sempre nel momento contingente. In tal caso potrai opporgli il rifiuto e chiedere l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza in caso di reazioni violente o moleste del padre di tua figlia.
Quanto ai provvedimenti restrittivi di cui parli nel quesito, essi vengono emessi dall’autorità giudiziaria solo in presenza di circostanze specifiche di pregiudizio attuato o minacciato nei riguardi tuoi o di tua figlia, ovvero di caratteristiche comportamentali e/o di personalità del soggetto tali da far temere il verificarsi di un pericolo e/o pregiudizio alla incolumità fisica o morale e alla libertà tue e di tua figlia. In ogni caso dovrai azionare una procedura nel Tribunale del luogo in cui risiedi, allegando i fatti e le motivazioni della domanda. Ti suggerisco comunque di rivolgerti anche in questo caso a un avvocato, che saprà valutare se sussistono i presupposti per la richiesta dell’ordine di protezione e comunque saprà consigliarti sulla strada da intraprendere.
Buona fortuna.
Avv. Chiara Donadon