Noi Mamme

Cambio cognome e disconoscimento del padre biologico

 

Gentile avvocato,

sono madre di una ragazza quasi diciottenne avuta dal mio precedente matrimonio all’estero. Successivamente mi sono sposata in Italia con un italiano, che è diventato vero padre per mia figlia. Lei non conosce suo padre biologico, non ha mai avuto nessun tipo di rapporti con lui, che non ha mai presentato nessun interesse.

Ora, diventando maggiorenne mia figlia vorrebbe cambiare il cognome e prendere quello di suo padre e disconoscere il padre biologico. Possiamo farlo? Come dobbiamo procedere?

Le sarò grata per la sua gentile risposta.

Margherita

Cara Margherita,

la materia relativa alla filiazione nei casi in cui almeno uno dei soggetti coinvolti sia straniero è regolata dalla legge nazionale del figlio, quindi si applica la legge dello Stato di cui sua figlia ha la nazionalità. Presumo che la stessa sia nata all’estero e quindi la sua nazionalità dovrebbe essere non italiana.
Non sapendo tuttavia qual è la nazionalità di sua figlia, provo a risponderle fingendo di poter applicare la legge italiana.
Secondo la legge italiana (art. 235 codice civile), la paternità può essere disconosciuta, in caso di figlio concepito in costanza di matrimonio, solo nei seguenti casi:
–    se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo giorno ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
–    se durante il predetto tempo il marito era affetto da impotenza, anche solo di generare;
–    se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la gravidanza o la nascita del figlio.
La norma stabilisce inoltre espressamente che la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità e quindi chi vuole promuovere l’azione ha l’onere di provare il ricorrere di una di queste circostanze.
In difetto, nessuno potrà disconoscere la paternità.

Quanto invece alla possibilità di cambiare il cognome, sempre in base alla legge italiana ciò è possibile solo qualora sussistano giustificati motivi e la procedura da seguire è quella di proporre la relativa domanda al Ministero dell’Interno. Può informarsi sui dettagli dell’iter da seguire anche tramite Internet, sul sito del Ministero, o anche semplicemente digitando sui motori di ricerca le parole chiave.

Saluti.

Avv. Chiara Donadon

Avvertenza: Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico curante o del pediatra.

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