Collocazione prevalente del minore e lontananza geografica

Salve avvocato,

le scrivo dopo aver letto alcune risposte che ha dato ad altre prima di me. Come molte qui ho avuto un bambino fuori dai vincoli matrimoniali, con un uomo che vive a 900 km di distanza e con cui quindi non c’è mai stata convivenza.

Al momento della nascita – avvenuta 16 mesi fa nella mia città – il bambino è stato riconosciuto da entrambi. Venendo al dunque, il padre vorrebbe innanzitutto ottenere il collocamento presso di lui, o comunque accordarci per un alternato al quale sono contrarissima per via della obiettiva lontananza geografica. Nel frattempo rifiuta di venire a trovarlo, adducendo ragioni di salute visto che è affetto da una malattia, che però non gli impedisce di fare una vita “normale” e che non osta a trasferimenti anche piuttosto impegnativi durante l’estate e le vacanze natalizie. In definitiva è sparito per mesi, passando un mantenimento bassissimo rispetto alle sue disponibilità e pretendendo che sia io a portare F. da lui.

Se si andasse in giudizio, a suo parere, cosa mi aspetterebbe?

Grazie sin da ora per la risposta.

Luce

 

Cara Luce,

i “pronostici” sulle decisioni dei Tribunali purtroppo sono per “maghi” del diritto.
Posso dirti che da quanto mi scrivi non vedo ragioni ostative all’affidamento condiviso del minore anche se poi le modalità concrete non sono di facile individuazione. La collocazione prevalente del minore ad uno o all’altro viene decisa dal Tribunale sulla base di una serie di fattori. Vengono valutati l’età del minore e, in caso di minori non troppo piccoli, a volte si tiene in conto anche della eventuale volontà da loro espressa, il luogo in cui il minore ha vissuto fino a quel momento, l’attività lavorativa di ciascun genitore e così via. Direi che nel tuo caso il bambino è ancora molto piccolo e quindi ragionevolmente dovrebbe rimanere prevalentemente con la madre.
Non posso tuttavia spingermi oltre sulle “previsioni” perché non conosco la vostra storia nei dettagli né l’orientamento del Tribunale competente per territorio.

Sotto il profilo economico, sicuramente il genitore non prevalentemente collocatario del minore dovrà corrispondere un assegno perequativo per il mantenimento del minore, che verrà determinato tenendo in considerazione le situazioni patrimoniali di entrambi i genitori.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 

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