Dichiarazione giudiziale di paternità naturale

 

Buongiorno,

sono Stefania da Verona. Preciso che scrivo per conto di un’amica tedesca che vive in Italia da parecchi anni.

Da due mesi la mia amica si è accorta di aspettare un bimbo e il padre del bambino le ha consigliato l’aborto, ma lei desidera portare avanti la gravidanza. I genitori e i familiari di questa ragazza vivono in Germania e lei è sola in Italia.

Le domande sono le seguenti:
– C’è una legge che obbliga il padre naturale a riconoscere il figlio, e quindi ad aiutare economicamente la madre?
– C’è una legge che aiuta economicamente le madri single?
 
Grazie mille.

Spero di ricevere presto sue notizie.

Stefania

Cara Stefania,

il nostro ordinamento giuridico prevede, all’art. 269 codice civile, che la paternità (e la maternità) naturale possano essere giudizialmente dichiarate e che la prova (della paternità e della maternità) possa essere data con ogni mezzo.

Pertanto la tua amica, una volta nato il bambino, in caso di rifiuto del padre al riconoscimento, potrà adire l’autorità giudiziaria per sentir dichiarare la paternità. Di regola la prova della stessa avviene attraverso il c.d. "esame del DNA".
Una volta che il Tribunale avrà dichiarato la paternità di Tizio, la tua amica potrà richiedere al padre del bambino il contributo al mantenimento pregresso e futuro.

In relazione alla tua seconda domanda posso solo dirti che di regola ogni Comune delibera sussidi per le famiglie in difficoltà. La tua amica dovrà quindi informarsi presso il Comune di residenza sull’esistenza di tali "aiuti" e sui presupposti e le modalità per la loro erogazione.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 
 

 

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