Disconoscimento

 
Buongiorno,

le scrivo per avere varie informazioni per quanto riguarda il disconoscimento di paternità. Mio figlio ha sette mesi. È stato riconosciuto da entrambi, non siamo sposati, né conviviamo, anzi le dico che è più di un mese che il padre non si preoccupa minimamente del figlio.

Sarei obbligata a fare il test del Dna per effettuare un disconoscimento di paternità, e in caso, se il bambino non risultasse suo, quali conseguenze ci potrebbero essere? Potrebbe chiedere i danni morali, anche se non si è mai preoccupato più di tanto? Basterebbe una mia dichiarazione di adulterio, per effettuare il disconoscimento?

La ringrazio per l’attenzione.

Mage
Gentile Utente,
l’art. 263 c.c. stabilisce che il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, dal riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse. Il Tribunale, adito per impugnazione del riconoscimento, qualora essa provenga da soggetto diverso dall’autore del riconoscimento o dal riconosciuto, dovrà quindi valutare se sussista l’interesse ad agire per l’attore. Quindi l’altro genitore potrà, jure proprio, impugnare il riconoscimento dell’altro per difetto di veridicità ma il suo interesse all’impugnazione sarà oggetto di verifica da parte del Tribunale, pena l’inammissibilità dell’azione.
L’art. 264 c.c. sancisce che il riconosciuto non può impugnare il riconoscimento durante la minore età. Tuttavia il giudice, su istanza, tra gli altri, anche dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, può dare l’autorizzazione ad impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale. Ciò significa che l’altro genitore, che abbia validamente eseguito il riconoscimento, può impugnare per conto del figlio minore il riconoscimento solo previa autorizzazione del Tribunale, il quale nominerà al minore un curatore speciale.
In ogni caso, la prova della non veridicità della paternità potrà essere data con ogni mezzo. Non sarà invece necessaria la dimostrazione della reale paternità biologica.
Laddove sia accertato che la paternità biologica non coincide con quella risultante dal riconoscimento, è difficile dire se in concreto il suo ex compagno abbia diritto ad un risarcimento del danno, che pure in astratto pare configurabile. In ogni caso dovrà essere lui ad agire per ottenere il risarcimento e, conseguentemente, a dimostrare il danno subito.
Buona fortuna.
Avv. Chiara Donadon

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