Buongiorno avvocato,
le illustro brevemente la mia situazione. Ho una bimba di tre anni, avuta con un uomo senza essere sposata. Non eravamo nemmeno conviventi. Il padre l’ha riconosciuta alla nascita e ha provveduto saltuariamente alle spese economiche (al 50%). Quando ho ripreso a lavorare l’unica spesa che ha pagato era la baby sitter e le sue visite erano abbastanza regolari (nel week-end), lavorando fuori tutta la settimana (autotrasportatore). Ora i nostri rapporti sono degenerati. Dal mese di marzo non è più entrato in casa per vedere la bimba, e non ha più pagato la baby sitter, né versato altro contributo, ma ha sempre preteso di portarla con sé (due ore il sabato pomeriggio e due ore la domenica mattina). Nel mese di agosto senza preavviso non si è più presentato agli appuntamenti. Al telefono era irreperibile, ho chiamato la ditta dove lavorava e mi hanno risposto che era in ferie.
Era partito per il Marocco per sposarsi, ma questo l’ho saputo dopo. Con questo matrimonio si è convertito all’islam, nonostante la bimba sia stata battezzata (e quindi cattolica) di comune accordo. È da fine luglio che non vede la bambina. Ora mi ha fatto scrivere dall’avvocato (associazione padri separati) dicendo che lui ha diritto ad ospitare la figlia a week-end alterni e anche durante la settimana. Premesso che non è mia intenzione ostacolare i rapporti padre-figlia, anche se la bimba non chiede mai del padre; premesso che non mi fido di lui, perché potrebbe nuovamente sparire dalla circolazione senza dare preavviso, c’è un altro problema: la moglie ha un fratello etilista, lui ha una sorella disabile a cui è stata tolta la patria potestà dei figli, e un cognato etilista pure lui, e un nipote disabile (ritardo mentale) che vivono con lui. Posso chiedere che gli incontri padre-figlia avvengano in casa mia?
Grazie.
Giaggi
Gentile Signora,
deduco dal suo quesito che non abbiate mai provveduto a regolamentare l’affidamento della bambina né in via contrattuale né tramite autorità giudiziaria.
Sulla base di questo presupposto, avendo lei, in quanto genitore convivente con la minore, l’esercizio della potestà sulla minore, potrà scegliere le modalità, in base alle quali il padre potrà tenere la bambina. Non potrà ovviamente opporsi tout court alle frequentazioni, a meno che non sussistano gravi motivi, nell’interesse primario di sua figlia ad intrattenere rapporti anche con il padre.
Fino a che non raggiungerete un accordo ovvero non otterrete un provvedimento del Tribunale che disciplini il tipo di affidamento e le modalità di frequentazione della piccola con il padre sarà lei a poter scegliere luogo e frequenza degli incontri, sempre tenendo in debita considerazione gli interessi della bambina e gli impegni suoi e del padre della minore.
Consiglio comunque sempre ai genitori di raggiungere, anche in sede stragiudiziale, un accordo scritto per poter procedere con serenità nella gestione dei rapporti con la minore.
Buona fortuna.
Avv. Chiara Donadon