Modalità di visita

 
Gentile Avvocato,

il padre di mia figlia, a seguito di un percorso tortuoso (mi ha chiesto di abortire, poi è sparito durante la gravidanza, l’ho cercato io un anno dopo e gli ho chiesto se voleva conoscere la bambina, cosa che ha fatto, ma quando gli ho chiesto di riconoscerla, mi ha fatto rispondere da un legale chiedendo DNA, ecc), ha riconosciuto sua figlia l’anno scorso, all’età di due anni e mezzo. 

Poiché la bambina non conosceva il padre (che nel frattempo aveva posto in essere contenzioso giudiziario) ho chiesto che le visite iniziassero presso una struttura di operatori sociali intermediari.
A distanza di un anno, siamo arrivati ai week end alterni senza pernottamento più un pomeriggio ogni settimana. La piccola, che ora ha tre anni e mezzo, manifesta ancora qualche difficoltà e non appare ancora pronta al pernottamento.
Il padre ha presentato nuovo ricorso per le modalità di affidamento e visita, chiedendo sin da subito un regime standard.

In questi casi, il Tribunale terrà conto della necessità del bambino, sempre vissuto solo con la madre (non vi è stata convivenza con il padre, sparito durante la gravidanza), di arrivare a un regime normale seguendo un percorso di maggiore gradualità? Anche per quanto riguarda le vacanze, per le quali il padre chiede sin da subito 20 giorni? Non si può prevedere un percorso a tappe intermedie?
Io penso che affrettando troppo i tempi non faremo che acuire le difficoltà di mia figlia che sta ora cercando di inserire questa nuova figura paterna in un contesto di vita conosciuto. Con un po’ di pazienza invece si potrà costruire un rapporto padre-figlio su basi più solide.

Grazie dell’attenzione che mi vorrà dedicare.

Una mamma
 
 
Gentile utente,
il Tribunale valuterà senza dubbio l’interesse primario del minore e se riterrà necessario procedere gradualmente all’incremento dei rapporti con la figura paterna disporrà in tal senso. Purtroppo non è possibile fare previsioni su come il Tribunale si pronuncerà perché il tutto è rimesso alla valutazione dei magistrati, i quali, preso atto delle posizioni delle parti, dovranno scegliere quale sia la modalità più idonea a tutelare il minore.
Di regola, comunque, il Tribunale tiene in grande considerazione l’opinione degli assistenti sociali, espressa in un’apposita relazione che viene da essi redatta e depositata presso la Cancelleria del Tribunale.
Se ritenuto necessario, il Tribunale potrà anche disporre un periodo di ulteriore "monitoraggio" da parte dei Servizi sociali sui rapporti padre-figlia oppure nominare un consulente del Tribunale che valuti la condizione di eventuale disagio psicologico del minore e di idoneità del padre ad occuparsi della bambina.
Cari saluti.
Avv. Chiara Donadon

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.