Buongiorno, avvocato.
Ho convissuto con la mia ex compagna (mai stato sposato) fino a maggio 2008. Abbiamo un bambino di cinque anni che sta con lei al momento, anche se in nove mesi separazione è stato quattro mesi e mezzo con me e quattro mesi e mezzo con lei. Siamo in attesa di sentenza, in cui il giudice deciderà per quanto riguarda gli alimenti, e le visite.
Chiaramente non c’è un buon rapporto con la signora in quanto crede che tutti i diritti li abbia lei, e fino ad ora mi ha dato il bambino perché le era d’impiccio. Ma io, si figuri, l’ho fatto volentieri… è mio figlio: è il minimo.
Il 20 dicembre é venuta a prendersi il figlio, e da allora io lo sento telefonicamente con le varie difficoltà del caso. Un mese fa ho anticipato alla mamma che sarei andato a trovarlo, ma lei mi ha bloccato dicendomi che avrei dovuto rivolgermi al mio avvocato, e questi al suo, e alla fine se lei lo avesse ritenuto opportuno me lo avrebbe fatto vedere. Premesso appunto che in attesa di sentenza la patria potestà è di entrambi i genitori, le ho mandato dieci giorni fa una raccomandata dove le comunicavo il giorno in cui avrei fatto visita a mio figlio.
Nel caso lei davanti al suo domicilio dovesse negarmi le visite o non farsi trovare, so che la signora incorre in sottrazione di minore, ma la mia domanda è questa: nel momento in cui chiamo i carabinieri sul posto, possono loro rifiutarsi di compilarmi la denuncia di sottrazione, e comunque come mi devo comportare e cosa rischia la signora penalmente?
La ringrazio in anticipo e le porgo cordiali saluti.
Andrea
Caro Andrea,
fino a che il Tribunale non avrà emesso un provvedimento che statuisca in ordine all’affidamento e alle modalità di frequentazione del minore con i genitori non è configurabile la sottrazione di minore, per di più in considerazione del fatto che per i figli di genitori non coniugati l’art. 317-bis codice civile sancisce che quando i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il minore convive.
Ciò significa che anche se la titolarità della potestà genitoriale è in capo a entrambi i genitori, l’esercizio della stessa compete unicamente al genitore convivente con il minore, fino a che il Tribunale non avrà emesso i provvedimenti in ordine all’affidamento.
La sottrazione di minore quindi non è configurabile.
Ciò nonostante, la tua ex compagna non è affatto priva di responsabilità. Infatti impedendoti di vedere il bambino, in assenza di elementi che possano giustificare tale scelta, cagiona un danno innanzitutto al minore, il quale ha diritto ad intrattenere rapporti significativi con entrambi i genitori, e potrà quindi essere condannata a risarcire il danno sia al minore sia al genitore estromesso dalle frequentazioni con il minore.
Ovviamente il presupposto è che questi rifiuti si protraggano nel tempo e siano del tutto ingiustificati, e necessariamente dovrai essere tu ad intraprendere l’azione giudiziaria e a fornire la prova dell’impedimento/rifiuto della madre a favorire le frequentazioni con tuo figlio.
Quanto all’intervento dei Carabinieri, in assenza di un provvedimento giudiziale, le forze dell’ordine difficilmente prendono provvedimenti, proprio perché quando non c’è provvedimento del giudice non possono imputare alcuna violazione. Potranno semmai tentare una conciliazione. In ogni caso, ti consiglio di presentarti nel giorno che hai stabilito a casa della tua ex compagna per vedere tuo figlio. Se lei oppone rifiuto, fai intervenire le forze dell’ordine così quanto meno potrai precostituirti una prova del rifiuto tramite l’acquisizione del verbale di intervento.
Di più allo stato delle cose non puoi fare.
Buona fortuna.
Avv. Chiara Donadon