Buongiorno Avvocato,
la ringrazio già anticipatamente per la sua disponibilità e le espongo sinteticamente i fatti. Mio padre da quando ho quattro anni se n’è andato di casa non provvedendo al mio mantenimento. Oltretutto si è ricreato altre due famiglie. Dalla seconda compagna ha avuto due figli e dalla terza ha avuto altri tre figli, tutti riconosciuti, ai quali ha dato il suo cognome, e tutte e tre le famiglie sono state abbandonate. Mia madre purtroppo ha fatto solo la separazione, e l’anno scorso è venuta a mancare.
Io vorrei sapere come posso fare per slegarmi da qualunque legame con lui, dato che nel momento della morte di mia madre, mio padre mi ha firmato una rinuncia di eredità, perché era inutile fare il contrario. Ma per la liquidazione di mia madre, nonostante la rinuncia di mio padre, il comune dove lei lavorava ha comunque inviato un assegno di metà importo del totale, che lui non rifiuterà certamente!
Il problema fondamentalmente è questo: io possiedo dei beni e vorrei eliminare qualsiasi grado di parentela con mio padre, che per me non è altro che un estraneo. Come potrei fare?
Igor
Caro Igor,
per quanto deprecabile sia il comportamento tenuto da tuo padre nei tuoi confronti, il vincolo di parentela non si può cancellare. L’unica strada, peraltro estremamente ardua, sarebbe un’azione di disconoscimento della paternità, volta a dimostrare che quello non è padre naturale ma, poiché non mi pare che vi siano dubbi di tal genere, escluderei che possa essere una strada percorribile.
Sotto il profilo successorio, posso dirti che, rispetto all’eredità di tua madre, tuo padre è, in assenza di testamento, successore legittimo e persino legittimario, nel senso che se anche fosse rinvenuto un testamento in cui tua madre esclude dall’eredità il marito, questi potrebbe impugnare il testamento per lesione di legittima.
Questo in linea teorica. Mi pare tuttavia di aver capito che tuo padre ha acconsentito a rinunziare alla sua quota di eredità. Non so che tipo di atto di rinunzia abbia firmato tuo padre e se esso possa essere sufficiente per integrare la rinunzia all’eredità. In ogni caso però, se lui tratterrà l’assegno che il Comune gli ha inviato, potresti citarlo in Tribunale per ottenerne la restituzione, facendo valere l’atto di rinunzia all’eredità. In tal caso sarà il Tribunale a valutare se l’atto firmato sia valido e se quindi l’eredità possa considerarsi rinunziata.
Quanto invece ai beni di tua proprietà, immagino che tu ti ponga il problema nel caso in cui tu debba morire prima di lui. Anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto per tua madre. Infatti, l’art. 536 codice civile prevede quali successori legittimari il coniuge, i discendenti legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi. Se anche tu predisponessi un testamento volto ad escludere tuo padre dall’eredità, egli potrebbe, alla tua morte, invocare il diritto alla quota riservata in quanto legittimario, esperendo l’azione di riduzione per lesione di legittima. Né potrebbe essere considerato valido un contratto fatto in vita, con cui tuo padre rinunzia alla tua eredità una volta tu sia deceduto, poiché il nostro ordinamento commina la nullità dei patti successori, ovvero quei patti con cui si concorda in vita la sorte dei beni di una persona dopo la sua morte (art. 458 codice civile).
Buona fortuna.
Avv. Chiara Donadon