Maternità e residenza

 
Buona sera avvocato,

sono in procinto di diventare mamma e oltre alle normali paure ho una situazione che mi fa porre molte domande. Non sono sposata, convivo attualmente, con il mio compagno nel bilocale di mia proprietà, dove però risulto solo io residente. Stiamo acquistando un nuovo appartamento in un altro comune, ma non essendo ancora trascorsi cinque anni dal rogito della mia casa, e non riuscendo, vista la situazione immobiliare, a venderlo, il nuovo appartamento sarà intestato unicamente al mio compagno. Per non perdere le agevolazioni sulla prima casa lascerò la residenza nel mio attuale appartamento, anche se l’intenzione sarebbe quella di affittarlo, visto che comunque per far fronte all’acquisto del nuovo appartamento dovremo fare un nuovo mutuo per cui risulterò cointestataria (e contribuente a tutti gli effetti).

È possibile affittare il vecchio appartamento senza perderne le agevolazioni? E se quando nascerà la piccola prendesse la residenza nella nuova casa con il papà, mentre io pur vivendo effettivamente nella stessa casa, risulterei ancora residente nel vecchio bilocale, avrei gli stessi diritti del papà in caso di contrasti? Ci sono altre soluzioni? Cambierebbe qualcosa se ci sposassimo? Quanto tempo deve passare perché io possa fare il cambio di residenza considerando che il rogito è stato stipulato nell’aprile del 2007?
Non voglio essere pessimista, ma vorrei solo essere tranquilla e consapevole. Spero di aver esposto chiaramente la situazione e di ricevere un suo aiuto.

Grazie.

Marzia

Cara Marzia,

per usufruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, ben potendo essere acquistato con le agevolazioni prima casa anche un immobile già affittato o da affittare successivamente (circolare n. 38 del 12/08/2005, n. 19/E del 01/03/2001 e n. 1/E del 02/03/1994).
Potrà quindi concedere in locazione l’immobile senza problemi.
La residenza deve essere nello stesso Comune in cui si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. La residenza nello stesso Comune può essere accertata dall’Ufficio delle Entrate competente entro i tre anni successivi al decorso del termine di 18 mesi per il trasferimento di residenza, termine che comincia a decorrere dal momento dell’acquisto. Se quindi il rogito è stato stipulato ad aprile 2007, i tre anni per il controllo hanno cominciato a decorrere da ottobre 2008 e quindi scadranno a ottobre 2011. Dovrà quindi mantenere la residenza nello stesso Comune almeno fino a quella data.
Quanto alla vendita dell’immobile, la stessa non può avvenire se non siano decorsi 5 anni dall’acquisto, a meno che il soggetto non acquisti altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni.

Quanto al problema della residenza della bambina, il dato meramente anagrafico non preclude la dimostrazione della residenza effettiva, per cui lei avrà sempre la possibilità di dimostrare, anche per testimoni, che nel corso degli anni avete risieduto di fatto tutti insieme. Il matrimonio fa sì che la potestà sul figlio legittimo sia sempre esercitata da entrambi, anche in mancanza di convivenza (fatta eccezione per i casi in cui il Tribunale disponga l’affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei due genitori) e quindi non si applica ai figli legittimi la norma dell’art. 317 bis del codice civile che prevede che, in relazione ai figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, la potestà compete al genitore convivente con la prole.

Spero di aver risposto con chiarezza a tutti i suoi dubbi. In ogni caso se vuole avere maggiori informazioni sulle agevolazioni prima casa potrà digitare sul motore di ricerca in internet "agevolazioni prima casa" e avrà la possibilità di leggere informazioni più dettagliate al riguardo.

Buona fortuna e buona maternità.

Avv. Chiara Donadon

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